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Piano regionale delle coste nella Regione Puglia

Demanio e patrimonio

Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Regione Puglia. Piano regionale delle coste. Piano Comunale delle coste. Rilascio di nuove concessioni demaniali e ampliamento di quelle esistenti nelle more del procedimento di approvazione. Possibilità
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 23 settembre 2014, n. 04788

Principio

Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Regione Puglia. Piano regionale delle coste. Piano Comunale delle coste. Rilascio di nuove concessioni demaniali e ampliamento di quelle esistenti nelle more del procedimento di approvazione. Possibilità.

1. Il comma 1 dell’art. 17 L.R. Puglia 23 giugno 2006, n. 17 stabilisce che, nelle more dell’approvazione del piano regionale delle coste (p.r.c.), è sostanzialmente precluso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, rimanendo consentito ai comuni il rinnovo delle concessioni già in precedenza rilasciate. Al contempo il comma 2° dell’art. 17 L.R. Puglia 23 giugno 2006, n. 17 ha previsto che, nelle more dell'approvazione dei piani delle coste (p.c.c.), i comuni applicano, nell’attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal piano regionale delle coste.
2. Dal raffronto fra i commi 1 e 2 dell’art. 17, L.R. Puglia 23 giugno 2006, n. 17 si ricava che:
a) nelle more dell’approvazione del p.r.c., il legislatore regionale ha ritenuto d’inibire in via generale l’esercizio dell’attività concessoria (in specie, in sede di rilascio di nuove concessioni), onde evitare che tale rilascio, avvenendo nella totale assenza di un qualunque quadro disciplinare di riferimento, producesse una sorta di ‘effetto di spiazzamento’ in danno della complessiva regolamentazione d’imminente adozione e attuazione. A tal fine, il novero delle attività comunque consentite nel corso di tale delicatissimo frangente temporale è stato individuato dal legislatore regionale attraverso la tecnica del ‘numerus clausus’ (ex art. 17, comma 1, lettere da a) a f)), con elencazione evidentemente tassativa e inestensibile.
b) all’indomani dell’approvazione del p.r.c. e nelle more dell’approvazione dei singoli p.c.c., il legislatore regionale – con formula volutamente ampia – ha ammesso il riavvio da parte dei comuni dell’attività concessoria in tutta la sua estensione (è da ritenersi: anche attraverso il rilascio di nuovi titoli concessori, cui è certamente da assimilare l’ampliamento fisico delle preesistenti concessioni). L’unico limite espresso che il comma 2° dell’art. 17 L.R. Puglia 23 giugno 2006 pone al riespandersi dei poteri, prerogative e facoltà ricollegabili all’esercizio dell’attività concessoria è rappresentato dal fatto che essa debba avvenire in applicazione “[delle] disposizioni rivenienti dal p.r.c.”. Il legislatore regionale ha reso chiaro come l’approvazione del p.r.c. costituisse il presupposto – per così dire – necessario e sufficiente per ammettere il riavvio dell’attività concessoria, da parte dei comuni, e come dovessero conseguentemente essere limitate a casi residuali le ipotesi in cui la mancata approvazione del p.c.c. sarebbe risultata ostativa all’assenso per nuove concessioni.
3. In base al comma 2° dell’art. 17 L.R. Puglia 23 giugno 2006, all’indomani dell’approvazione del p.r.c. (e nelle more dell’approvazione dei singoli p.c.c.), la regola è rappresentata dalla possibilità di procedere al rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (e a tal fine i comuni dovranno rinvenire nell’ambito delle dettagliate previsioni dello stesso p.r.c. i relativi presupposti, condizioni e limiti), mentre l’eccezione sarà rappresentata dalle ipotesi – a questo punto, residuali – in cui la mancata approvazione dei p.c.c. precluda comunque il rilascio delle discusse concessioni. Tuttavia, un tale effetto preclusivo dovrà essere verificato caso per caso e motivatamente limitato alle sole ipotesi in cui la mancata approvazione del piano comunale palesi una lacuna non colmabile attraverso il ricorso alla lettura e all’interpretazione del piano regionale» (Cons. St., Sez. VI, 23 settembre 2014,  n. 4788).

Cons. St., Sez. 6, 23 settembre 2014, n. 04788
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