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Piano di lottizzazione ad iniziativa privata

Urbanistica e edilizia

1. Atti relativi ad una lottizzazione di iniziativa privata. Istanza di revoca. Silenzio assenso. Non sussiste. 2. Osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Motivazione 3. Istanza di revoca degli atti relativi alla lottizzazione. Principio di tutela dell’affidamento. Non sussiste.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 15 settembre 2014, n. 04672

Principio

1. Atti relativi ad una lottizzazione di iniziativa privata. Istanza di revoca. Silenzio assenso. Non sussiste. 
All’istanza di revoca degli atti relativi ad una lottizzazione di iniziativa privata non si applica l’istituto del silenzio-assenso, disciplinato dall’art. 20 legge n. 241/1990, in quanto si tratta di un’istanza volta non già al rilascio di un provvedimento ampliativo a carattere autorizzativo o abilitativo, bensì all’ottenimento della revoca di un piano urbanistico esecutivo e della relativa convenzione, rappresentando la revoca stessa il diretto esercizio del potere discrezionale di autotutela di cui la p.a. dispone.

2. Osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Motivazione provvedimento amministrativo. 
Nella redazione del provvedimento amministrativo non occorre la puntuale confutazione di ciascuna delle osservazioni presentate dalla parte ex art. 10 bis legge n. 241/1990, dovendosi ritenere legittimo che sia desumibile dalla motivazione che l’Amministrazione le abbia tenuto nel debito conto nell’assunzione della determinazione.

3. Istanza di revoca degli atti relativi alla lottizzazione. Principio di tutela dell’affidamento. Non sussiste.
In mancanza del positivo esito del procedimento volto ad ottenere la revoca degli atti relativi alla lottizzazione, il privato non può invocare il principio di tutela dell’affidamento, circa l’accoglimento della domanda di permesso di costruire.

Cons. St., Sez. 4, 15 settembre 2014, n. 04672
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