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Piano di insediamento produttivo

Urbanistica e edilizia

Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (PIP). Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Finalità. Criteri di commisurazione. Distinzione dal contributo ex legge n. 10/1977. Prescrizione. Decorrenza.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 15 settembre 2014, n. 04687

Principio

Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (PIP). Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Finalità. Criteri di commisurazione. Distinzione dal contributo ex legge n. 10/1977. Prescrizione. Decorrenza.
1. Nel caso di piano di insediamento produttivo ex art. 27 legge n. 865/1971, legittimamente il Comune, all'atto di approvare il PIP, richiede pro quota ai proprietari il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del medesimo PIP. Infatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 27 e 35, comma 12, L. n. 865 del 1971, i Comuni devono recuperare i costi sostenuti per gli espropri e le urbanizzazioni attraverso il contributo dovuto dai proprietari, contributo che non viene pertanto calcolato sulla base di tabelle come nel caso di intervento diretto collegato ad un permesso a costruire, nel quale il Comune deve recuperare integralmente il costo delle urbanizzazioni ovvero le opere realizzate dai privati che vengono cedute all’Ente.
2. Mediante il contributo dovuto dall'acquirente o dal concessionario dell'area PIP, il Comune deve recuperare dai privati gli esborsi affrontati per l’esproprio delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 16 dicembre 1983 n. 26; Cons. St., sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 421; Cons. St., sez. V, 6 maggio 1997, n. 462; Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 2007, n. 2706). 
3. Nel caso di PIP, il contributo di urbanizzazione è commisurato al costo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi concretamente nella zona, e differisce dal contributo da pagare all’atto del rilascio della concessione di costruzione, che ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese che la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione. Trattandosi di due istituti diversi ne derivano oneri diversi, l’uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l’altro relativo ad un contributo, di carattere tributario volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale (cfr. Cons. St., sez. V, 6 maggio 1997, n. 462; Cons. St., sez. V, 26 luglio 1985, n. 263). 
4. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia imposto dalla L. 28.1.1977 n. 10, commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita.
5. Il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente sostenute dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35, XII comma, L. 22.10.1971, n. 865, è rivolto a determinare il prezzo di cessione ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l’espropriazione, l’urbanizzazione e l’ulteriore trasferimento dell’area.
6. Nel caso in cui il proprietario di area inserita in PIP richieda la concessione edilizia per la realizzazione di un’attività produttiva, impegnandosi al pagamento degli oneri di urbanizzazione determinati in via provvisoria all’atto del rilascio della concessione edilizia, nonché il conguaglio al momento in cui l'amministrazione comunale avesse quantificato il costo delle opere di urbanizzazione, la medesima Amministrazione comunale ha diritto di esigere il pagamento delle somme afferenti le opere di urbanizzazione a partire dal momento in cui sono approvate le medesime opere (art. 2935 c.c.). Di talché, il termine prescrizionale non inizia a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione o da quella di rilascio del titolo concessorio, ma solo nel momento in cui è stato possibile per l’Amministrazione Comunale determinare la somma dovuta (cfr. Cons. St., sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; Cons. St., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 577).
7. L’art. 35 legge n. 865/1971, applicabile anche ai PIP in virtù del rinvio alla relativa disciplina da parte dell'art. 27 della medesima legge n. 865/1971, prevede esplicitamente che la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell’Amministrazione (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 3 luglio 2003, n. 3982; Cons. St., sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2854)

Cons. St., Sez. 4, 15 settembre 2014, n. 04687
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