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Pianificazione urbanistica

Urbanistica e edilizia

Discrezionalità della P.A. in merito al mutamento di destinazione di un'area in occasione dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 4 ottobre 2013, n. 04917

Principio

Discrezionalità della P.A. in merito al mutamento di destinazione di un'area in occasione dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico.
E’ legittima la previsione urbanistica con cui, in occasione dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, il Comune abbia variato la previgente destinazione di un terreno da zona B di completamento a "zona a pascolo" nell’ottica di contenere l'espansione edilizia estensiva a favore della conservazione dei valori e assetti naturali (aree prative con sia pur lento ma costante rimboschimento), tanto più qualora, come nel caso di specie, detta variazione si stata contemperata con il riconoscimento di diritti edificatori da localizzare su particella limitrofa. Come noto, infatti, le scelte in ordine alla destinazione urbanistica, in specie se espresse in sede di emanazione di nuovo strumento urbanistico, o sua variante generale, costituiscono valutazioni ampiamente discrezionali che non richiedono una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano, salva l'esigenza di motivazione puntuale in relazioni a situazioni soggettive di affidamento qualificato del privato in ordine a una precipua destinazione, come rivenienti da precedenti convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati, di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di costruire, oppure qualora sia impressa destinazione agricola a area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. 

Cons. St., Sez. 4, 4 ottobre 2013, n. 04917
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