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Pianificazione e zonizzazione del territorio

Urbanistica e edilizia

Le scelte discrezionali dell'Amministrazione nella redazione dello strumento urbanistico generale.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 17 luglio 2013, n. 01719

Principio

1. Sull'attività di pianificazione del territorio.


1.1. Sono riservate alla Pubblica Amministrazione le scelte discrezionali operate nell'esercizio della funzione urbanistica di pianificazione del territorio in ordine alle singole destinazioni di zona del PRG, sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiate da evidenti errori di fatto o da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 
1.2. L'aspettativa del privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di sua pertinenza è cedevole rispetto all'esercizio della potestà conformativa finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale.

2. Sull'attività di zonizzazione delle singole aree.
La destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell'impostazione del PRG, salvo che particolari situazioni consolidate non abbiano creato aspettative qualificate del privato (superamento standards minimi; stipula di convenzioni di lottizzazione; giudicati di annullamento del diniego del permesso di costruire; modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 17 luglio 2013, n. 01719
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