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Pianificazione delle sedi farmaceutiche

Farmacie

Sulla competenza della Giunta Comunale ad esercitare il potere di “zonizzazione” ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in legge 24 marzo 2012, n. 27
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, Sentenza 2 maggio 2013, n. 00402

Principio

Sulla competenza della Giunta Comunale ad esercitare il potere di “zonizzazione” ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 la Giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti. 

2. Il potere di zonizzazione di cui all'art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. in legge n. 27/2012 compete all'organo esecutivo dell'ente locale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14 marzo 2013, n. 1489, Cons. St., Sez. III, 24 novembre 2012, n. 5952). Innovando rispetto al passato, in materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, l'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito in L. n. 27 del 2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell'Ente locale. La modifica normativa, però, ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia, ancorandole ad uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, 2 maggio 2013, n. 00402
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