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Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

Urbanistica e edilizia

Sugli effetti della scadenza del termine decennale di efficacia dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 2 ottobre 2013, n. 08551

Principio

1. Sugli effetti della scadenza del termine decennale di efficacia dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).
Il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) previsto dall'art. 27 della legge n. 865/1971 è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione. Come tale, trascorsi i dieci anni, l'Amministrazione non può disporre alcuna proroga dello stesso, potendo invece unicamente valutare l'opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata. Dal che si deduce che, alla scadenza del termine di dieci anni legislativamente previsto, la inefficacia del piano è un effetto automatico di legge che, segnando il venir meno dei presupposti per il perfezionamento dell’espropriazione, rende dovuta la revoca dell’assegnazione previamente disposta dell’area destinata alla realizzazione del detto P.I.P .(nella specie, in favore del ricorrente), di tal che la stessa revoca non presenta profili di discrezionalità.
2. Sulla natura discrezionale della P.A. di ripianificare le aree ricadenti in porzioni di piano attuativo rimaste inattuate.
Non è configurabile alcun obbligo dell’Amministrazione di procedere alla ripianificazione delle aree ricadenti nella porzione di P.I.P. non attuata; quest’ultima attività soltanto, secondo la giurisprudenza, sarebbe semmai il risultato eventuale di una valutazione discrezionale della p.a..

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 2 ottobre 2013, n. 08551
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