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Piani di recupero urbanistico

Urbanistica e edilizia

Inesistenza di limiti normativi ostativi alla possibilità di rilasciare distinte e autonome concessioni edilizie in favore di singoli soggetti attuatori di piano di recupero urbanistico
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza 3 gennaio 2014, n. 00005

Principio

Inesistenza di limiti normativi ostativi alla possibilità di rilasciare distinte e autonome concessioni edilizie in favore di singoli soggetti attuatori di piano di recupero urbanistico.

1. Nel caso di interventi edilizi riguardanti edifici esistenti ricadenti nell'ambito di un piano di recupero di area vasta, non constano limiti normativi di carattere generale alla possibilità di rilasciare distinte e autonome concessioni edilizie in favore dei singoli soggetti attuatori del piano e con riferimento a singole opere edili in esso incluse. In altri termini, non è dato rinvenire un principio normativo che statuisca l’obbligatorietà di un unico titolo edilizio che abiliti contestualmente tutti gli interventi edilizi da realizzare sugli edifici compresi nel piano di recupero.
2. L’art. 41 bis della L.R. Piemonte n. 56/1977, al comma 4, n. 6), prevede che il piano di recupero contempla “i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità”, dal che pare potersi desumere che è ammessa una certa gradualità temporale nell’attuazione del piano.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 3 gennaio 2014, n. 00005
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