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Pertinenze edilizie

Urbanistica e edilizia

Non è configurabile come nuova costruzione, non realizzando una trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio, la copertura amovibile a protezione di un'area già adibita a parcheggio
T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, Sentenza 7 maggio 2013, n. 00249

Principio

Non è configurabile come nuova costruzione, non realizzando una trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio, la copertura amovibile a protezione di un'area già adibita a parcheggio.

1. Ove su un'area privata sia stato legittimamente assentito un parcheggio privato, la copertura a giorno di esso viene ad utilizzare la superficie già esistente ed impegnata a quello scopo specifico, ponendosi come un suo completamento, in modo di avere una struttura funzionale, che potrà essere precaria o meno, ma nulla aggiunge alla superficie, che viene ad essere coperta, né alla volumetria. Fermo restando che l’amovibilità della struttura non ha nulla a che fare con la eventuale natura precaria, che implicherebbe finalità contingenti e limitate nel tempo, la copertura a giorno di un preesistente parcheggio non rientra nella nozione di nuova costruzione, che postula un suo impatto territoriale, in relazione alla destinazione urbanistica. Qualificare la copertura a giorno come costruzione a se stante, rispetto all’esistente parcheggio, presupporrebbe che la stessa abbia una sua autonoma destinazione e valore di mercato, mentre è oggettivo lo stretto rapporto funzionale con la preesistente superficie a parcheggio e l’assenza di un ulteriore carico urbanistico in termini dimensionali e volumetrici; né rileva il numero delle tettoie a giorno in cui consisterebbe la copertura de qua, perché non si comprenderebbe perché mai esse, singolarmente e nel loro complesso, comporterebbero un maggior carico urbanistico, visto che i posti auto restano quelli originari. Se il parcheggio scoperto non ha alcun collegamento ad un edificio esistente in zona, è evidente che è un’entità autonoma e principale.

2. Il tipo d’intervento consistente nella realizzazione di una copertura a giorno di un preesistente parcheggio non configura nuova costruzione. Non altera i volumi, né le superfici delle singole unità di posteggio già esistenti, né comporta modifiche delle destinazioni di uso, risolvendosi in un inserimento di nuovi elementi che non rappresentano affatto "interventi di nuova costruzione", quale esemplificata dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, bensì un migliore utilizzo del preesistente posto auto che assume la valenza di res principalis che, in virtù della protezione, acquista un maggior pregio unitario. La copertura, pertanto, s’inserisce funzionalmente ed oggettivamente nella valorizzazione del posto auto e non ha un suo autonomo valore che la possa rendere ex se commerciabile e/o destinabile ad altro scopo diverso da quello a cui è stata finalizzata; essa non determina alcuna cubatura, nonostante la diversa sistemazione dello spazio libero.

T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 7 maggio 2013, n. 00249
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