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Pertinenze edilizie

Urbanistica e edilizia

1. Pertinenza edilizia. Nozione. Distinzione dal concetto di pertinenza ex art. 817 c.c.. Dimensioni rilevanti. Permesso di costruire. Occorre. 2. Abusi edilizi. Affidamento del privato per il mero decorrere del tempo. Sussiste. Potere repressivo della P.A. Motivazione circa lo specifico interesse alla demolizione diverso dalla mera repressione dell'abuso. Necessità.
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 30 settembre 2014, n. 00759

Principio

1. Pertinenza edilizia. Nozione. Distinzione dal concetto di pertinenza ex art. 817 c.c.. Dimensioni rilevanti. Permesso di costruire. Occorre. 
1.1. In tema di c.d. pertinenze edilizie, assoggettate a mera «autorizzazione» ex art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. dalla l. 25 marzo 1982 n. 94, va sottolineata la diversità della nozione in subiecta materia rispetto all’articolo 817 c.c. che evoca un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale.
1.2. In edilizia, per essere qualificato come pertinenza è indispensabile che il manufatto destinato a servizio dell'edificio principale sia di dimensioni ridotte ragion per cui, soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un’opera di rilevanti dimensioni, che modifica l’assetto del territorio e che occupa aree diverse rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d’ornamento nei riguardi di essa.
1.3. Qualora una tettoia sia di notevoli dimensioni ed incida in modo significativo sull’assetto del territorio, pur se connessa ad altro bene (c.d. principale) e di facile rimozione, si sottrae per ciò stesso ad una definizione in termini di pertinenza, il che implica il rilascio del titolo concessorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196; 19 luglio 2013. n. 3939). Infatti, 

2. Abusi edilizi. Affidamento del privato per il mero decorrere del tempo. Sussiste. Potere repressivo della P.A. Motivazione circa lo specifico interesse alla demolizione diverso dalla mera repressione dell'abuso. Necessità.
In tema di repressione di attività edilizia abusiva, il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale l’esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (Consiglio di Stato, sez. V, 3 ottobre 2013, n. 4889; sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5158).

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 30 settembre 2014, n. 00759
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