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Permesso di soggiorno

Stranieri

Diniego di rilascio del permesso di soggiorno motivato ai sensi dell’art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza Breve 5 agosto 2014, n. 01337

Principio

1. Diniego di rilascio del permesso di soggiorno motivato ai sensi  dell’art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Nel caso di rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno motivata ai sensi dell’art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (condanna penale per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite), la giurisprudenza costante ha rilevato come la valutazione di pericolosità sociale sia stata già operata direttamente ed insindacabilmente dal legislatore, che ha del tutto escluso ogni possibilità di ammettere sul territorio nazionale e di rilasciare un permesso di soggiorno agli extracomunitari che abbiano riportato una sentenza di condanna anche non definitiva (o una sentenza ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati richiamati dalla norma. Si tratta pertanto di una causa di esclusione del rilascio del permesso di soggiorno caratterizzata dal carattere vincolato ed  in cui i margini di discrezionalità sono già stati interamente consumati dal legislatore.
2. Irrilevanza delle esigenze del nucleo familiare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali per reati gravi.
Anche seguendo l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che, in presenza di circostanze relative al ricongiungimento familiare, la rilevanza delle condanne penali non sia più automatica ma debba essere ponderata in concreto con le esigenze della famiglia del richiedente, risulta comunque legittimo il diniego di rilascio di permesso di soggiorno adottato a causa di due condanne penali per reati di spaccio di stupefacenti accompagnate da ripetute frequentazioni di pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio, atteso che tali elementi sono sintomatici di una innegabile pericolosità sociale del richiedente destinata a prevalere sulle esigenze del nucleo familiare dello stesso.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 5 agosto 2014, n. 01337
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