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Permesso di soggiorno

Stranieri Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Obbligo della valutazione sulla condizione sociale e familiare dello straniero anche in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza Breve 22 maggio 2014, n. 00903

Principio

Obbligo della valutazione sulla condizione sociale e familiare dello straniero anche in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può essere negato facendo riferimento solo ad un precedente penale ostativo, dovendo invece l’Amministrazione svolgere, anche in questo caso, una contestuale valutazione della condizione sociale e familiare dello straniero istante.
Infatti, alla stregua delle indicazioni dettate dalla pronuncia della Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 202 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato" - la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato, estesa anche alla valutazione dell’incidenza dell’eventuale diniego sulle relazioni familiari in essere.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 22 maggio 2014, n. 00903
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