Accedi a LexEureka

Permesso di soggiorno

Stranieri Sicurezza pubblica

Sulla irrilevanza del mancato preavviso ex art. 10bis L. 241/90 ai fini della legittimità del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, Sentenza 29 maggio 2013, n. 00854

Principio

1. Sulla irrilevanza del mancato preavviso ex art. 10bis L. 241/90 ai fini della legittimità del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’omesso invio del preavviso di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non consente di pervenire all’annullamento del provvedimento definitivo, avuto riguardo alle motivazioni addotte dall’Amministrazione ed alla natura vincolata del potere esercitato, in presenza di condanne penali ostative al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, rispetto alle quali la partecipazione procedimentale dell’interessato non avrebbe apportato alcuna utilità concreta.
2. Sulla irrilevanza, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, di una positiva valutazione in merito all'inserimento lavorativo e familiare dello straniero, in presenza di una delle condanne penali previste dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, la presenza di una delle condanne ivi previste costituisce motivo di per sé ostativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto da cittadini stranieri, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero, dal momento che il legislatore ha attribuito a taluni comportamenti penalmente sanzionati una valenza immediatamente ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato, a prescindere dall’eventuale positiva valutazione del suo inserimento lavorativo e familiare in Italia.
3. Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in merito al giudizio di pericolosità sociale dello straniero.
La giurisprudenza amministrativa ha osservato che il giudizio di pericolosità sociale costituisce tipica espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sì da sottrarsi al sindacato di legittimità quando non risulti affetto ictu oculi da manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o falsi presupposti di fatto.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, 29 maggio 2013, n. 00854
Caricamento in corso