Accedi a LexEureka

Permesso di soggiorno e valutazione della pericolosità sociale

Stranieri

Ricorso giurisdizionale. Rilascio del permesso di soggiorno. Condanna rientrante nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 3 d.lgs. n. 286/1998. Prossimità dell'evento impeditivo all'istanza di rilascio del permesso. Diniego. Sinteticità della motivazione. Non rileva. 2. (segue): allegazione di fatti successivi all'adozione del provvedimento e successivi alla proposizione del ricorso. Non valutabili in sede di giudizio.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 8 ottobre 2014, n. 05013

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Rilascio del permesso di soggiorno. Condanna rientrante nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 3 d.lgs. n. 286/1998. Prossimità dell'evento impeditivo all'istanza di rilascio del permesso. Diniego. Sinteticità della motivazione. Non rileva.
1.1. In tema di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998  prescrive l’obbligo di tener conto ai fini della valutazione di pericolosità sociale del richiedente di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. È vero che la norma dice “anche” richiedendo, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, ma deve riconoscersi che, in mancanza di altri elementi, discende dalla norma così come è formulata la conseguenza che le condanne assumano un peso determinante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. In aggiunta, deve osservarsi che sul piano sistematico, è perlomeno dubbio che - in mancanza dei presupposti sostanziali di validità del permesso di soggiorno per la quale mancanza il permesso stesso dovrebbe essere revocato - possa avanzarsi validamente una istanza per ottenere la carta di soggiorno di lungo periodo, che richiede requisiti superiori e non inferiori all’ordinario permesso di soggiorno per lavoro, sottoposta a scadenza periodica.
1.2. Ai fini della valutazione di pericolosità sociale per il rilascio del permesso di soggiorno, il reato concernente il commercio di stupefacenti, oltre a presentare già di per sé un’oggettiva gravità implicando comportamenti in grado di generare significativo allarme sociale, qualora sia stato commesso nello stesso anno e solo pochi mesi prima della presentazione della istanza per la trasformazione del permesso di soggiorno ordinario in carta CE di lungo periodo, stante la brevità del tempo trascorso è rilevante in quanto non offre margini per altre valutazioni (ad esempio sulla base del comportamento successivo alla condanna o comunque al compimento del reato).
1.3. Qualora in sede di giudizio si censuri, in ordine alla motivazione, l'impugnato provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE di lunga durata, motivato da un giudizio di pericolosità sociale che fa riferimento ad una condanna dello straniero, il fatto che neppure nel corso del giudizio siano emerse altre rilevanti circostanze – che avrebbero dovuto essere valutate insieme alla condanna – consente di escludere la violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, dovendosi considerare la eccessiva sinteticità della motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse dallo straniero, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, un difetto meramente formale che non incide sulla legittimità del provvedimento. Ai fini della sua legittimità, è invece rilevante che la Questura abbia puntualmente applicato la procedura di cui al citato art. 10 bis.

2. (segue): allegazione di fatti successivi all'adozione del provvedimento e successivi alla proposizione del ricorso. Non valutabili in sede di giudizio. 
In sede di ricorso giurisdizionale proposto avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE di lunga durata, non possono essere prese in considerazione dal Giudice il matrimonio dello straniero con persona regolarmente residente in Italia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso né, in generale, altre circostanze successive all'adozione del provvedimento impugnato. Dette allegazioni potranno essere eventualmente valutate dall’autorità competente ove ad essa sottoposte ai fini di un eventuale riesame dell'istanza.

Cons. St., Sez. 3, 8 ottobre 2014, n. 05013
Caricamento in corso