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PIANO REGOLATORE GENERALE

Urbanistica e edilizia

Inderogabilità delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 26 marzo 2013, n. 01702

Principio

1. Sulla inderogabilità delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.
Le Norme tecniche di attuazione sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, che hanno la precipua funzione di essere destinate a regolare la futura attività edilizia (cfr. Consiglio Stato sez. V 06 marzo 2007 n. 1052). Proprio per la loro natura regolamentare (cfr. Consiglio Stato sez. VI 5 agosto 2005 n. 4159) esse non sono derogabili né dai privati e nemmeno dallo stesso Comune che sono tenuti a rispettarle ed a farle rispettare. Le attività edilizie devono dunque necessariamente rispettare le indicazioni tecniche delle NTA, le quali non possono essere aggirate con artifici momentanei di natura assolutamente transitoria (come è il caso “classico” del temporaneo riempimento degli spazi al fine di escluderli dal computo nella superficie utile lorda).

2. Sull'istituto dell'astensione obbligatoria di componenti di organi amministrativi.
2.1. In linea generale (fatta salva la materia degli appalti per l’espressa previsione di cui al 7° comma del d.lgs. n.163/2006 e smi), l'istituto dell'astensione obbligatoria, in quanto comunque riconducibile al principio generale di cui all'art. 97 Cost., trova applicazione indipendentemente da un'espressa previsione normativa qualunque sia l'attività di uno specifico organo amministrativo e la sua natura individuale o collegiale, di amministrazione attiva, di controllo o consultiva, nelle ipotesi riconducibili all’art. 51 c.p.c. Ciò che rileva ai fini della violazione del principio di imparzialità è la sussistenza di una situazione -- anche solo potenziale-- di possibile conflitto di interessi, per cui deve presumersi che, in tal caso, chi agisce non possa assicurare la necessaria serenità e imparzialità.
2.2. In applicazione dei principi di buon andamento e di non contraddittorietà dell’azione amministrativa deve concludersi che, al di fuori delle cause di incompatibilità riconducibili ad una delle situazioni previste dal ricordato art. 51 c.p.c. per cui ogni agente pubblico, direttamente od indirettamente, comunque interessato o contrario al provvedimento deve necessariamente astenersi dal partecipare alla formazione dello stesso, non può essere configurato nell’ambito del procedimento amministrativo un generalizzato dovere di astensione del responsabile di un settore solo perché egli si sia in precedenza già espresso sulla fattispecie.

Cons. St., Sez. 4, 26 marzo 2013, n. 01702
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