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PIANO REGOLATORE GENERALE

Urbanistica e edilizia

Sulla natura politico-amministrativa delle scelte operate dall'Amministrazione Comunale negli strumenti urbanistici generali e sulla relazione economica finanziaria delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del P.R.G.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 13 maggio 2013, n. 04742

Principio

1. Sulla natura politico-amministrativa delle scelte operate dall'Amministrazione Comunale negli strumenti urbanistici generali.
1.1. Le scelte urbanistiche operate negli strumenti urbanistici generali si presentano ictu oculi come scelte politico-amministrative dell'Amministrazione Comunale, cui spetta in principalità il governo del territorio, e per tali sostanzialmente incensurabili. 
1.2. Le scelte urbanistiche operate dall’Amministrazione Comunale, circa la destinazione delle singole aree in uno strumento a valenza generale, non richiedono altra giustificazione che quella desumibile dai criteri generali approvati con lo strumento medesimo: è dunque sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, onde evitare la c.d. polverizzazione della motivazione, che si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto (cfr. C.d.S., IV 12 maggio 2010, n. 2843; id. 4 marzo 2003, n. 1197; id., 10 dicembre 2003, n. 8146). 
1.3. In sede di adozione di un nuovo strumento urbanistico, l'amministrazione ben può introdurre innovazioni atte a migliorare e ad aggiornare le vigenti prescrizioni urbanistiche alle nuove esigenze, e ciò anche nel caso in cui la scelta effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati e li differenzi rispetto ad altri che abbiano già proceduto all'utilizzazione edificatoria dell'area secondo la previgente destinazione di zona (cfr. Cons. St., Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 259).
1.4. L'ampia discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione in sede di pianificazione urbanistica può bensì trovare un limite, quando particolari situazioni abbiano creato aspettative o situazioni qualificate di affidamento, in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifica considerazione, come nel caso in cui sia stata approvata una lottizzazione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 29 luglio 2009, n. 4756). Non ricorre alcun affidamento in capo al privato lottizzante, quando il procedimento per lottizzazione sia ancora nelle fasi iniziali, e nessuna aspettativa giuridicamente qualificata poteva dunque vantare la ricorrente.

2. Sulla relazione economica finanziaria delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali (art. 30 legge n. 1150/1942).
L’art. 30 legge 17 agosto 1942, n. 1150 stabilisce che “il piano regolatore generale”, cui si deve evidentemente equiparare la variante generale, “agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano”. La relazione economica e finanziaria, richiesta dall'art. 30 della legge n. 1150/1942, non costituisce elemento essenziale dei piani regolatori generali potendo essa sopravvenire in un momento successivo e, cioè, quando il Comune deve deliberare sulle espropriazioni delle aree” (così T.A.R. Campania Salerno, I, 23 settembre 2010, n. 11107; conf. T.A.R. Lombardia Brescia, 19 dicembre 2007, n. 1347; Cons. St., Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 259).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 13 maggio 2013, n. 04742
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