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PIANO REGOLATORE GENERALE

URBANISTICA E EDILIZIA

Sulla motivazione delle scelte effettuate dalla PA nell'adozione degli strumenti urbanistici
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 19 marzo 2013, n. 00421

Principio

1. Sulla motivazione delle scelte effettuate dalla PA nell'adozione degli strumenti urbanistici.

Per giurisprudenza granitica, le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. E le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate, pacificamente: dal superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo, mentre nessuna aspettativa deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l'Amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo modificare in peius rispetto agli interessi del proprietario la destinazione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6049; id., 29 dicembre 2009, n. 9006). In particolare, la semplice preesistenza della capacità edificatoria non onera l’amministrazione di una più penetrante motivazione, poiché il mutamento di destinazione trova pur sempre esauriente giustificazione nelle sopravvenute ragioni che possono determinare la convenienza di migliorare la pianificazione territoriale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 259).

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 19 marzo 2013, n. 00421
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