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PIANO REGOLATORE GENERALE

Urbanistica e edilizia

Motivazione delle scelte operate dalla P.A. in sede di adozione degli strumenti urbanistici
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 18 aprile 2013, n. 02171

Principio

1. Specificità dei motivi di appello.
Nonostante l'appello nel processo amministrativo sia un mezzo di impugnazione a critica libera, occorre comunque che esso contenga una critica della sentenza gravata e, dunque, specifiche censure avverso la stessa, essendo insufficiente la mera riproposizione di motivi, eccezioni, argomenti, sollevati in prime cure e disattesi dalla sentenza di primo grado. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono, ragion per cui, alla "parte volitiva" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa" che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (ex multis Cons. Stato Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 1260 che si conforma al principio espresso dall’Adunanza Plenaria 3 giugno 2011, n. 10 secondo il quale l”'appello al Consiglio di Stato non può limitarsi ad una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma deve contenere una critica ai capi di sentenza appellati; la mera riproposizione dei motivi è ammessa solo se il giudice di primo grado non li abbia esaminati o li abbia disattesi con argomenti palesemente inconferenti, nel qual caso, però, il ricorrente dovrebbe comunque contestare la mancanza o la non pertinenza della motivazione”).

2. Motivazione delle varianti generali di P.R.G. e del rigetto delle osservazioni formulate dai proprietari interessati dagli strumenti urbanistici.
2.1. Per costante giurisprudenza - premesso che le motivazioni delle varianti generali di P.R.G. si rinvengono nelle stesse decisioni sulle tematiche prospettate dai cittadini - nel caso di varianti generali di P.R.G., non è necessaria alcuna stringente chiarificazione delle scelte effettuate (ex multis: “nel caso dello strumento urbanistico generale, le motivazioni relativamente alle modifiche alla zonizzazione sono ritenute necessarie solo quando in capo ad alcuni soggetti si siano consolidate situazioni obiettive, mentre in ogni altro caso in cui lo strumento urbanistico modifichi una precedente destinazione urbanistica (come è nella specie), ciò non determina la necessità di alcuna specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato tale modificazione, è giurisprudenza pacifica quella che, peraltro, risponde ad esigenze operative evidenti e si trova altresì inserita nella L. n. 241 del 1990, per cui gli atti a carattere generale non abbisognano di specifiche motivazioni e tale è indubbiamente il Piano regolatore generale» Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 558).
2.2. Le osservazioni formulate dai proprietari interessati dagli strumenti urbanistici generali costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione dei medesimi strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante. Tale regola generale subisce delle eccezioni in alcune situazioni specifiche in cui il principio della tutela dell'affidamento impone che lo strumento urbanistico dia conto del modo in cui sia stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e siano state operate le scelte di pianificazione. Si tratta di tutti i casi di affidamento qualificato del privato, riconducibili a convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, e alle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di permesso di costruire o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione.
2.3. Ulteriore deroga al principio generale di non necessità di motivazione analitica e specifica in materia di pianificazione urbanistica si incontra nel caso in cui venga disposta una variante ad uno strumento urbanistico limitata ad un unico determinato terreno: soltanto in tal caso, come nel caso in cui la variante incida su aspettative assistite da speciale tutela, si rende necessaria una puntuale motivazione(T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 12 gennaio 2012, n. 9).

3. Natura delle scelte effettuate dall'amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo.
Le scelte effettuate dall'amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità (Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5157). Ciò implica, quale necessario corollario, la conseguenza per cui trattandosi di scelte discrezionali, in merito alla destinazione di singole aree, queste non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nella impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 3 novembre 2008, n. 5478).

Cons. St., Sez. 4, 18 aprile 2013, n. 02171
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