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Ottemperanza

Giustizia amministrativa

Sull'esecuzione di sentenze non passate in giudicato.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 22 maggio 2013, n. 00805

Principio

Sull'esecuzione di sentenze non passate in giudicato.
L'obbligo di esecuzione delle statuizioni del giudice consegue pleno iure alla sentenza passata in giudicato, comportando viceversa l’esecutività della sentenza di primo grado unicamente l’obbligo dell’Amministrazione di non porre in essere atti in contrasto con le statuizioni della sentenza di primo grado, nonché la facoltà – e non già l’obbligo – di darvi esecuzione.
L’esecuzione della sentenza di primo grado nella pendenza del giudizio di appello risulta pertanto configurata dal sistema come mera facoltà, nel senso che l’Amministrazione può legittimamente darvi esecuzione, ma attraverso una valutazione non esente da profili di discrezionalità.
Tale elaborazione giurisprudenziale risulta peraltro recepita nell’art. 114 comma 4 lett. c) c.p.a.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 22 maggio 2013, n. 00805
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