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Osservazioni a strumenti urbanistici

Urbanistica e edilizia

Discrezionalità della PA in tema di scelte urbanistiche compiute negli strumenti urbanistici generali. Onere motivazionale scaturente dalla presentazione di osservazioni a strumenti urbanistici adottati
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, Sentenza 23 dicembre 2013, n. 02551

Principio

1. Discrezionalità della PA in tema di scelte urbanistiche compiute negli strumenti urbanistici generali.
1.1. Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, l'amministrazione ha una ampia discrezionalità per quanto attiene le scelte urbanistiche di carattere generale, le quali costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità (C.g.a. in sede giurisd., 30 gennaio 2012, n. 80; 10 giugno 2009, n. 510; Consiglio di Stato, IV, 16 ottobre 2006, n. 6172).
1.2. Le scelte urbanistiche di carattere generale non necessitano di una motivazione puntuale, risultando sufficiente la giustificazione che può ricavarsi dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso, salvo che si vada ad incidere su interessi già consolidati (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6172).

2. Onere motivazionale scaturente dalla presentazione di osservazioni a strumenti urbanistici adottati.
2.1. Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, la presentazione delle osservazioni da parte dei privati, rappresentano un mero apporto di carattere collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico, per cui il loro rigetto non richiede una confutazione analitica e diffusa, essendo sufficiente che le stesse siano debitamente considerate e valutate con riferimento alle linee portanti della pianificazione (Cons. St., sez. IV, 30/6/2004, n. 4804).
2.2. Nella formazione di uno strumento urbanistico generale, l'Amministrazione ha un'ampia potestà discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree, né l'obbligo di motivazione viene rafforzato, imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale da parte dei privati, in quanto queste sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 21 marzo 2006, n. 976; Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2004 , n. 4804; 7 giugno 2004 , n. 3559).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 23 dicembre 2013, n. 02551
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