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Organizzazione servizi farmaceutici

Farmacie

Organizzazione dei servizi farmaceutici. Riparto di competenza tra Comune e Regione. Autonomia dei relativi procedimenti. Istituzione di nuove sedi. Connessione ai poteri di pianificazione urbanistica. Competenza comunale. Termine per l'esercizio del potere sostituivo delle Regioni a fronte dell'inerzia dei Comuni. È ordinatorio.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 02504

Principio

Organizzazione dei servizi farmaceutici. Riparto di competenza tra Comune e Regione. Autonomia dei relativi procedimenti. Istituzione di nuove sedi. Connessione ai poteri di pianificazione urbanistica. Competenza comunale. Termine per l'esercizio del potere sostituivo delle Regioni a fronte dell'inerzia dei Comuni. È ordinatorio. 
1. I criteri stabiliti dalla normativa statale relativi all'organizzazione dei servizi farmaceutici e alla determinazione del livello di governo competente alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche devono essere considerati come principi fondamentali finalizzati ad assicurare un'adeguata distribuzione dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio nazionale (cfr. Corte Cost. n. 255/2013).
2. In materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, il legislatore, con l'art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell'Ente locale (cfr. comma 9), ovvero in caso di mancata adozione dei provvedimenti finalizzati all’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche, ricorrendone i presupposti. Il potere di individuazione dei fabbisogni farmaceutici e della conseguente istituzione di nuove sedi è quindi stato devoluto alla competenza esclusiva del Comune, riservando, in via ordinaria, alla Regione, per economicità dell’azione amministrativa, la sola gestione delle procedure di copertura delle sedi con un unico concorso a livello regionale. 
3. La novella legislativa di cui all'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in legge 24 marzo 2012, n. 27 ha delineato due procedimenti distinti, seppur logicamente e giuridicamente connessi, l’uno, di competenza del Comune, volto all’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche, l’altro, di competenza della Regione, volta alla copertura delle sedi attraverso una procedura concorsuale. I due procedimenti si concludono con provvedimenti definitivi, per così dire, autosufficienti rispetto alla funzione cui sono preordinati. Dalla netta distinzione dei due procedimenti discende che le censure relative ai provvedimenti conclusivi di ciascun procedimento debbano essere fatte valere tempestivamente.
4. In materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, la non perentorietà del termine di cui al comma 2 dell’art. 11 del DL n. 1/2012 risulta evidente per l'assenza di comminatorie di preclusioni o decadenze a carico dell'amministrazione in caso di superamento del lasso temporale accordato ai comuni per l'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio, ancorché sia previsto il potere sostitutivo regionale dall'art. 11 comma 9 del DL n. 1/2012, dal tenore letterale della medesima disposizione si evince che, fino all'adozione del provvedimento in via sostitutiva, l'Ente locale titolare della competenza non decade dalla potestà affidata dalla legge, e può intervenire fino a quando l'autorità regionale si surroga in modo effettivo agli organi comunali rimasti inerti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 8 maggio 2013 n. 435).
5. In materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, il termine di cui all'art. 11, comma 2, del DL n. 1/2012 non è finalizzato a fare venire meno il potere comunale di individuare nuove sedi farmaceutiche, che, al contrario, è destinato ad operare a regime, ma a consentire l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione e, in caso di inerzia anche di questo ente, dello Stato. Conseguentemente deve ritenersi che il Comune può esercitare i propri poteri di individuazione di nuove sedi farmaceutiche anche quando è scaduto il termine di cui alla norma de qua e fintantoché non interviene in via sostitutiva la Regione o lo Stato (T.A.R. Palermo sez. III 09 maggio 2014 n. 1190). Pertanto il potere di surroga della Regione, invadendo la sfera di competenza assegnata dalla legge ai Comuni, può essere esercitato soltanto qualora l’ente locale abbia abdicato volontariamente ad esercitare il proprio potere nella materia di cui si discute.
6. In materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». Per questo motivo, l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale - sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini (cfr. Corte Cost. n. 255/2013 cit.).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 17 ottobre 2014, n. 02504
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