Accedi a LexEureka

Organismi di diritto pubblico

Contratti pubblici

Parametri connotanti organismi di diritto pubblico
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 8 aprile 2013, n. 00861

Principio

Parametri connotanti organismi di diritto pubblico.

1. La nozione di organismo di diritto pubblico di matrice comunitaria, ora recepita dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. n. 163/2006, prescinde dal formale collocamento di un soggetto nel novero delle persone giuridiche pubbliche o private, ben potendo un ente con personalità di diritto privato essere riconosciuto quale organismo di diritto pubblico
2. Sul piano funzionale la figura dell’organismo di diritto pubblico è diretta ad intercettare le situazioni di pubblicità reale, così da assoggettare gli atti compiuti da un ente solo formalmente privato al regime proprio degli atti amministrativi, tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
3. L’art. 3 del d.l.vo 2006 n. 163 definisce «organismo di diritto pubblico» qualsiasi ente, anche in forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (cfr. in argomento, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 09 gennaio 2013, n. 66; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574; Consiglio di Stato sez. VI 27 dicembre 2011 n. 6835).
4. I parametri connotanti un organismo di diritto pubblico sono rinvenibili in capo ad un soggetto, avente la veste giuridica di fondazione (nella specie Fondazione Ca' D'Industria O.N.L.U.S.), che sia dotato di personalità giuridica, sia istituzionalmente e in concreto diretto ad operare in campo socio assistenziale, senza fini di lucro, prestando assistenza alle fasce più deboli della popolazione. Trattasi con evidenza di finalità pubbliche, idonee a soddisfare l’elemento teleologico della nozione di organismo di diritto pubblico, ossia la destinazione dell’attività alla soddisfazione di esigenze di interesse generale.
5. In particolare, ricorre il parametro del "carattere non industriale o commerciale" dell’attività, allorché nel caso di enti che operino senza scopo di lucro e risulti che i costi sostenuti dallo stesso vengano in concreto sopportati da amministrazioni pubbliche ovvero emerga l’esistenza di relazioni finanziarie tra la ente e amministrazione pubblica che assicurano, secondo diverse modalità, la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dell'ente di cui si tratta.
6. Sussiste il parametro dell'influenza pubblica, quando risulti che l'organo di amministrazione dell'ente, cui spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia composto integralmente da membri designati dagli enti pubblici territoriali.
7. Gli atti compiuti da un organismo di diritto pubblico sono atti amministrativi e sono pertanto sottoposti al regime proprio degli atti amministrativi. Ne consegue che l'organismo di diritto pubblico deve essere qualificato quale "amministrazione aggiudicatrice" e, pertanto, da un lato, è sottoposto alle regole contenute nel codice dei contratti pubblici, dall'altro, soggiace alle regole processuali contenute nel codice del processo amministrativo, compresa l’attribuzione nella controversia in esame della giurisdizione al giudice amministrativo.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 8 aprile 2013, n. 00861
Caricamento in corso