Ordine di rimpatrio di rifiuti nel traffico transfrontaliero
Giurisdizione e competenza
Premassima
La controversia proposta
avverso l’ordine di rimpatrio di rifiuti adottato dalle autorità competenti è
inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto è stabilito che
il ricorso debba essere proposto nello Stato di appartenenza delle autorità
tunisine.
Principio
Il Consesso ha ricordato che la Convenzione di Basilea si fonda su un sistema
di relazioni e rapporti intercorrenti tra gli Stati contraenti. Quest’ultimi si
occupano di gestire gli affari inerenti al traffico transfrontaliero di rifiuti,
da cui emerge la fattispecie concernente la possibilità che lo Stato di
importazione dei rifiuti possa ritenere illecito l’avvenuto trasferimento di un
certo quantitativo di rifiuti, prevedendo l’obbligo per lo Stato di esportazione
di riportare nel proprio territorio i rifiuti stessi.
L’art. 20 della Convenzione, prevede la possibilità di esperire un arbitrato
internazionale quale soluzione affidata alla scelta politica di ciascuno Stato,
nei confronti del quale l’interessato non vanta nessun interesse giuridicamente
qualificato.
Il suddetto articolo 20, paragrafo 2, segnatamente statuisce che “Se le Parti
in causa non riescono a risolvere la loro controversia con i mezzi indicati nel
paragrafo precedente, il caso, se le Parti ne convengono, è sottoposto alla
Corte Internazionale di Giustizia o a una procedura arbitrale nelle condizioni
definite nell’allegato VI relativo all’arbitrato. Tuttavia, se le Parti non
pervengono ad un accordo per sottoporre il caso alla Corte Internazionale di
Giustizia o a una procedura arbitrale, ciò non le esime dalla responsabilità di
continuare a tentare di risolvere la controversia con i mezzi indicati nel
paragrafo 1.”.
Difatti, secondo la relativa disposizione della Convenzione di Basilea, lo
Stato di destinazione della spedizione è l’unica autorità competente a decidere,
nell’esercizio della sua sovranità territoriale, se accettare il carico trasferito.
L’iniziativa è rimessa non solo alla decisione discrezionale di ciascuna “Parte”,
ma è legata saldamente ad un accordo fra le stesse, in quanto l’arbitrato è
esperibile solo se le Parti “ne convengono”.