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Ordine di rimpatrio di rifiuti nel traffico transfrontaliero

Giurisdizione e competenza

Sul difetto assoluto di giurisdizione dell’autorità che ha ordinato il rimpatrio di rifiuti
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 26 luglio 2021, n. 05543

Premassima

La controversia proposta avverso l’ordine di rimpatrio di rifiuti adottato dalle autorità competenti è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto è stabilito che il ricorso debba essere proposto nello Stato di appartenenza delle autorità tunisine.

Principio

Il Consesso ha ricordato che la Convenzione di Basilea si fonda su un sistema di relazioni e rapporti intercorrenti tra gli Stati contraenti. Quest’ultimi si occupano di gestire gli affari inerenti al traffico transfrontaliero di rifiuti, da cui emerge la fattispecie concernente la possibilità che lo Stato di importazione dei rifiuti possa ritenere illecito l’avvenuto trasferimento di un certo quantitativo di rifiuti, prevedendo l’obbligo per lo Stato di esportazione di riportare nel proprio territorio i rifiuti stessi.

L’art. 20 della Convenzione, prevede la possibilità di esperire un arbitrato internazionale quale soluzione affidata alla scelta politica di ciascuno Stato, nei confronti del quale l’interessato non vanta nessun interesse giuridicamente qualificato.

Il suddetto articolo 20, paragrafo 2, segnatamente statuisce che “Se le Parti in causa non riescono a risolvere la loro controversia con i mezzi indicati nel paragrafo precedente, il caso, se le Parti ne convengono, è sottoposto alla Corte Internazionale di Giustizia o a una procedura arbitrale nelle condizioni definite nell’allegato VI relativo all’arbitrato. Tuttavia, se le Parti non pervengono ad un accordo per sottoporre il caso alla Corte Internazionale di Giustizia o a una procedura arbitrale, ciò non le esime dalla responsabilità di continuare a tentare di risolvere la controversia con i mezzi indicati nel paragrafo 1.”.

Difatti, secondo la relativa disposizione della Convenzione di Basilea, lo Stato di destinazione della spedizione è l’unica autorità competente a decidere, nell’esercizio della sua sovranità territoriale, se accettare il carico trasferito. L’iniziativa è rimessa non solo alla decisione discrezionale di ciascuna “Parte”, ma è legata saldamente ad un accordo fra le stesse, in quanto l’arbitrato è esperibile solo se le Parti “ne convengono”.

Cons. St., Sez. 4, 26 luglio 2021, n. 05543
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