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Ordinanza sindacale illegittima per carenza dei presupposti

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Ordinanza sindacabile contingibile ed urgente. Illegittimità per carenza dei presupposti di diritto e di fatto.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza Breve 10 febbraio 2014, n. 00378

Principio

Ordinanza sindacabile contingibile ed urgente. Illegittimità per carenza dei presupposti.
1.1 Qualora nel corpo di un’ordinanza sindacale non sia precisata la concreta situazione di grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, si deve ritenere che la stessa sia stata assunta in carenza dei presupposti di diritto e di fatto e sia quindi illegittima. 
1.2 Costituisce un ulteriore profilo di illegittimità la carenza delle condizioni contingibili ed urgenti, in alcun modo individuabili nella motivazione del provvedimento. Il difetto dei predetti presupposti è peraltro manifesto quando l’esecuzione dell’ordinanza sia programmata e comunicata a distanza di molto tempo dalla sua emissione. In tale ipotesi l'ordinanza risulta dunque illegittima presentando indici sintomatici di eccesso di potere, in relazione al difetto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione. 
1.3 In presenza di edifici che rappresentino un pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, l’amministrazione comunale, ove non ricorrano i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile e urgente, può avvalersi degli ordinari strumenti di accertamento tecnico-strutturale di cui dispone, in applicazione della vigente normativa edilizia (d.p.r. 380/2001).

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 10 febbraio 2014, n. 00378
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