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Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati

Ambiente, parchi e aree protette Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti. Divieto. Controlli. Contraddittorio con i soggetti interessati. Necessità. 2. Ordinanze extra ordinem. Partecipazione al procedimento. Omissione. Legittimità. Presupposti. Onere motivazionale. 3. Responsabilità del proprietario di area in cui sono depositati o abbandonati rifiuti. Elemento soggettivo. Necessità. Culpa in vigilando. Insufficienza
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, Sentenza 22 gennaio 2014, n. 00393

Principio

1. Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti. Divieto. Controlli. Contraddittorio con i soggetti interessati. Necessità.
1.1. L’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, in modo da garantire l’osservanza delle regole poste a presidio della partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa.
1.2. Illegittimamente l'Amministrazione Comunale opta per lo strumento autoritativo dell'ordinanza ex art. 192, comma 3°, D.Lgs. n. 152/2006, nei riguardi del soggetto titolare di asse viario interessato da sversamento di rifiuti (nella specie ANAS), omettendo di coinvolgere tale ente, consentendogli di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie, rinunciando così al necessario apporto collaborativo.

2. Ordinanze extra ordinem. Partecipazione al procedimento. Omissione. Legittimità. Presupposti. Onere motivazionale.
2.1. Il ricorso allo strumento straordinario dell’ordinanza contingibile ed urgente (o anche avente soltanto valenza “ambientale”), giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di una ”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovra ordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie che, però, devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.
2.2. In tema di ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati, l'Amministrazione Comunale è tenuta a circostanziare le ragioni di celerità del procedimento, determinanti la deroga all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento; in particolare nell'ordinanza autoritativa debbono essere evidenziati quali siano i concreti motivi di urgenza che rendano obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, in carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento del soggetto destinatario dell'ordinanza stessa.

3. Responsabilità del proprietario di area in cui sono depositati o abbandonati rifiuti. Elemento soggettivo. Necessità. Culpa in vigilando. Insufficienza.
3.1. In caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004; T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).
3.2. L’art. 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accollava in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse stata imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).
3.3. Il dovere di diligenza, che fa capo al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14 D.Lgs. n. 22/1997 di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni (cfr. ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5.8.2008, n. 9795).
3.4. Nel sistema normativo di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in tema di ambiente, l'art. 192 è tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, senza lasciare alcun spazio per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
3.5. Nel caso di rifiuti abbondanti lungo un asse viario, le caratteristiche del bene ed, in particolare, la sua estensione e la sua difficile controllabilità, sono tali da non fare emergere in termini obiettivi i necessari elementi di colpevolezza a carico del soggetto gestore della strada.
3.6. Illegittimamente l'Amministrazione Comunale sanziona il gestore di asse viario interessato da situazione di inquinamento senza che siano stati compiuti accertamenti o verifiche dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia ascrivibile al medesimo gestore, facendone derivare in capo ad esso una responsabilità per culpa in vigilando, per la mera qualità di titolare della gestione e della manutenzione dell’asse viario, senza tener di alcun profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa) in capo al medesimo gestore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 dicembre 2008, n. 21013; e già Id. 12 marzo 2002, n. 1291) non essendo, a tal fine, neppure sufficiente una generica culpa in vigilando (T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2009, n. 1284). A diversamente ritenere verrebbe a configurarsi in capo al gestore un inesigibile obbligo di garanzia in concreto, per la mera qualità di custode, obbligo che, tuttavia, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva, esula anche dal dovere di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. il quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva, cioè, anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, 22 gennaio 2014, n. 00393
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