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Ordinamento sportivo

Sport Giustizia amministrativa

Sulla inammissibilità del ricorso in materia di ordinamento sportivo proposto per la prima volta dinanzi al Tar, senza preliminarmente esperire tutti i rimedi offerti dalla giustizia sportiva
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, Sentenza Breve 31 luglio 2013, n. 07775

Principio

Sulla inammissibilità del ricorso in materia di ordinamento sportivo proposto per la prima volta dinanzi al Tar, senza preliminarmente esperire tutti i rimedi offerti dalla giustizia sportiva.
Ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso esperito da una società calcistica avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per i ripescaggi in seconda divisione per la stagione successiva, che sia stato proposto per la prima volta dinanzi al Tar, in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, 31 luglio 2013, n. 07775
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