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Ordinamento giudiziario: la non conferma del Giudice di Pace.

Ordinamento giudiziario

Sulla fondatezza della mancata conferma del Giudice di Pace a seguito della non corretta interpretazione delle regole stradali sull'eccesso di velocità.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 2 febbraio 2018, n. 01210

Premassima

1. E' fondata e legittima la mancata conferma del Giudice di Pace in ordine alla non corretta interpretazione delle regole stradali sull'eccesso di velocità.

Principio

1. E' fondata e legittima la mancata conferma del Giudice di Pace in ordine alla non corretta interpretazione delle regole stradali sull'eccesso di velocità.

Il Giudice di Pace che interpreta non correttamente le regole stradali sull'eccesso di velocità adottando sentenze particolari e ripetitive non può essere confermato nel suo incarico, soprattutto laddove venga anche rilevata una evidente incompatibilità ambientale a suo carico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Quest'ultimo, infatti, sia in sede di nomina che di conferma dei giudici di pace, deve individuare coloro che appaiono in grado di assolvere degnamente le funzioni di magistrato onorario, sia per “indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito”, sia per “esperienza giuridica e culturale”. In particolare, nel caso di specie, il CSM ha adeguatamente motivato circa le ragioni della mancata riconferma, alla luce di rilievi afferenti alla quantità e qualità dell’attività giudiziaria da questi posta in essere, alla frequenza dei rinvii disposti e ai rapporti intercorsi con taluno dei procuratori, i quali esercitavano la propria attività presso l’Ufficio del Giudice di Pace competente.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 2 febbraio 2018, n. 01210
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