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Opposizione a decreto monocratico per motivi di salute

Giustizia amministrativa

Sull’irrilevanza dell’impedimento di salute della parte sostanziale del giudizio nella fattispecie di opposizione al decreto monocratico
C.G.A., Sez. 1, Sentenza 12 aprile 2022, n. 00453

Premassima

La tempestiva opposizione al decreto monocratico per impedimento di salute della parte sostanziale è giuridicamente irrilevante, giacché è ravvisabile nella perentorietà del termine processuale per l’opposizione al decreto, termine di decadenza, il quale per legge non può subire alcuna sospensione o interruzione per ragioni meramente soggettive, qualunque sia effettivamente la patologia o il contenuto del certificato medico.

Il principio di leale collaborazione tra parti e giudice pone in capo al ricorrente l’onere di comunicare una risposta espressa e tempestiva, a fronte di una comunicazione di cortesia fine ad accelerare la decisione dei giudizi nell’interesse generale di cittadini ed imprese.

Principio

Il Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ai sensi del Codice civile, specificatamente all’art. 2966 c.c., ha sottolineato che il termine di decadenza non prevede cause di sospensione o interruzione se non dal compimento dell’atto medesimo ex lege.

Siffatto istituto si verifica a prescindere da qualsiasi impedimento soggettivo della parte, i quali, invece, rilevano nei casi tassativi disposti dalla prescrizione.

Pertanto, fatta eccezione per le deroghe poste dalla legge alla regola generale operata espressamente con norma primaria ad hoc, è esclusa la competenza del giudice amministrativo di valutare nel merito la veridicità o attendibilità di un certificato medico, o la natura dell’impedimento di salute, se richiesti al fine di ottenere una rimessione in termini dopo una decadenza legale.

Difatti, in conclusione, nel processo amministrativo l’impedimento dovuto allo stato di salute opposto dalla parte o dal difensore giustificano esclusivamente il differimento di termini non espressamente dichiarati perentori dalla legge; quindi, compete al giudice valutare la natura dell’impedimento e l’autenticità o attendibilità del certificato attestante solo per i termini di decadenza fissati dal giudice per adempimenti richiesti alle parti.

C.G.A., Sez. 1, 12 aprile 2022, n. 00453
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