Opposizione a decreto monocratico per motivi di salute
Giustizia amministrativa
Premassima
La tempestiva opposizione
al decreto monocratico per impedimento di salute della parte sostanziale è
giuridicamente irrilevante, giacché è ravvisabile nella perentorietà del
termine processuale per l’opposizione al decreto, termine di decadenza, il
quale per legge non può subire alcuna sospensione o interruzione per ragioni
meramente soggettive, qualunque sia effettivamente la patologia o il contenuto
del certificato medico.
Il principio di leale
collaborazione tra parti e giudice pone in capo al ricorrente l’onere di
comunicare una risposta espressa e tempestiva, a fronte di una comunicazione di
cortesia fine ad accelerare la decisione dei giudizi nell’interesse generale di
cittadini ed imprese.
Principio
Il Consesso, nella
sentenza emarginata in epigrafe, ai sensi del Codice civile, specificatamente all’art.
2966 c.c., ha sottolineato che il termine di decadenza non prevede cause di
sospensione o interruzione se non dal compimento dell’atto medesimo ex lege.
Siffatto istituto si
verifica a prescindere da qualsiasi impedimento soggettivo della parte, i quali,
invece, rilevano nei casi tassativi disposti dalla prescrizione.
Pertanto, fatta eccezione
per le deroghe poste dalla legge alla regola generale operata espressamente con
norma primaria ad hoc, è esclusa la competenza del giudice
amministrativo di valutare nel merito la veridicità o attendibilità di un certificato
medico, o la natura dell’impedimento di salute, se richiesti al fine di ottenere
una rimessione in termini dopo una decadenza legale.
Difatti, in conclusione,
nel processo amministrativo l’impedimento dovuto allo stato di salute opposto
dalla parte o dal difensore giustificano esclusivamente il differimento di
termini non espressamente dichiarati perentori dalla legge; quindi, compete al
giudice valutare la natura dell’impedimento e l’autenticità o attendibilità del
certificato attestante solo per i termini di decadenza fissati dal giudice per
adempimenti richiesti alle parti.