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Opere realizzabili nella fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo

Demanio e patrimonio Urbanistica e edilizia

1. Giusto procedimento. Osservazioni dei privati. Onere di analitica confutazione da parte della PA. Non sussiste. 2. Demanio marittimo. Fascia di rispetto di 30 mt. Opere realizzabili.
T.A.R. Liguria, Sez. 1, Sentenza 29 gennaio 2014, n. 00166

Principio

1. Giusto procedimento. Osservazioni dei privati. Onere di analitica confutazione da parte della PA. Non sussiste.
Laddove le osservazioni presentate dai privati, ai sensi dell'art. 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241, siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall'Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto del contraddittorio (C. S. VI 28 ottobre 2013 n. 5189).

2. Demanio marittimo. Fascia di rispetto di 30 mt. Opere realizzabili.
2.1. Le opere dell'uomo realizzabili nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo (art. 55 c.nav.) sono soltanto quelle tese a soddisfare necessità e limitate nel tempo atteso che con l’espressione nuova opera il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare esigenze durevoli (TAR Abruzzo, L’Aquila 12 dicembre 1983 n. 412).
2.2. Configura un'opera edilizia una recinzione avente le seguenti caratteristiche: “staccionata costituita da assi di legno posizionati in modo orizzontale ad una altezza media di 1.75 m per una lunghezza complessiva di 81.30 m; n° 45 pali di sostegno della staccionata in legno infissi nel suolo aventi altezza media di 2.00 m; n° 42 paletti di metallo aventi altezza pari 1.70 m, infissi o ancorati al terreno al fine di sostenere i pali di legno della staccionata”. Un intervento di tali caratteristiche assume rilevanza ai sensi dell’art. 55 c. nav il quale si riferisce genericamente alle opere eseguite nella fascia di rispetto del demanio.

T.A.R. Liguria, Sez. 1, 29 gennaio 2014, n. 00166
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