Accedi a LexEureka

Opere pertinenziali del demanio idrico

Demanio e patrimonio Acque pubbliche e private

Sull'istituto dell'immemorabile e sulla dimostrazione della relativa situazione di fatto. Accertamento della natura demaniale o meno di un ponte di attraversamento di un corso d'acqua pubblico
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 8 novembre 2013, n. 05337

Principio

1. Sull'istituto dell'immemorabile e sulla dimostrazione della relativa situazione di fatto.
1.1. In tema di dimostrazione del possesso ab immemorabile, l'istituto si caratterizza per una risalenza nel tempo di situazioni fattuali -da cui si presume l'esistenza di un titolo legittimo corrispondente- delle quali tuttavia non vi è traccia documentale, ossia di una situazione "cuius memoria non extat". Ne consegue che non può esigersene una prova diversa dalla situazione di fatto in se e per se considerata.
1.2. L'istituto dell'immemorabile realizza una fattispecie analoga, per dir così, alla regola di legittimazione relativa al possesso di beni mobili non registrati di cui all'art. 1153 cod. civ., che costituisce trascrizione del principio, fissato dal codice civile napoleonico, secondo cui " en fait de meublespossession vaut titre", altrimenti qualificata come "prescription istantanée". L'immemorabile, da questo angolo visuale, è in qualche modo simmetrica nel senso che, come in relazione a beni mobili (non registrati) la proprietà si acquista mediante possesso di buona fede anche se trasferita a non domino, così per i beni immobili essa si acquisiva in funzione del possesso protratto per un tempo così lungo da non conservarsene memoria né nei contemporanei né in forma documentale riferibile agli avi.

2. (segue): l'istituto dell'immemorabile nell'ambito dei rapporti relativi a beni pubblici.
2.1. Sebbene l'istituto dell'immemorabile sia stato ripudiato dalle codificazioni ottocentesche correlativamente all'impianto di un sistema di documentazione cartolare della proprietà fondiaria (libri fondiari, catasti), da una serie specifica di disposizioni da sempre se ne argomenta la perdurante esistenza nell'ambito dei rapporti relativi a beni pubblici, e in particolare:
- dall'art. 2 del r.d. 15 maggio 1884, n. 2503 con riferimento al possesso di diritti esclusivi di pesca;
- dal successivo art. 23 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, sempre in tema di diritti esclusivi di pesca;
- dall'art. 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione dei rr.dd. 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484 e 16 maggio 1926, n. 895, in materia di usi civici.
2.2. L'applicabilità dell'istituto dell'immemorabile quale modo di acquisto e di prova della proprietà deve rapportarsi, inevitabilmente, al tipo peculiare del bene demaniale, nel senso che non può non annettersi rilievo alla distinzione tra demanio naturale e necessario e demanio artificiale e accidentale, poiché nella prima ipotesi sono le stesse caratteristiche fisico-funzionali del bene che ne connotano lo statuto, escludendo che sul medesimo possa accamparsi altro che un eventuale uso particolare, sia o meno assistito da specifico titolo concessorio.
2.3. Il codice civile del 1865 dapprima (cfr. art. 427) e poi quello del 1942 (art. 822) hanno ricompreso nel demanio pubblico di fiumi, torrenti, oltre che dei laghi e delle altre acque definite pubbliche. Coerente alla demanialità delle acque pubbliche, e tra di esse di fiumi e torrenti, è il regime giuridico, coevo all'emanazione del codice civile del 1865, della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, con i divieti relativi ad opere dei privati su alvei, sponde e argini (art. 168), venendo al contempo assoggettata a permesso prefettizio la realizzazione di opere pertinenziali ai corsi d'acqua (cfr. artt. 169 e 170). Tali disposizioni sono state poi sostanzialmente trasfuse nella più ampia e articolata disciplina di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, recante il testo unico delle opere idrauliche delle varie categorie, che attribuì in via generale all'autorità amministrativa il compimento di opere entro gli alvei e contro le sponde dei corsi d'acqua (cfr. art. 2), venendo vietato all'art. 93 l'esecuzione di opere nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici, salva l'autorizzazione della competente autorità amministrativa (v. altresì artt. 96, 97 e 98 r.d. n. 523/1904).

3. Accertamento della natura demaniale o meno di un ponte di attraversamento di un corso d'acqua pubblico.
3.1. Al fine di accertare la natura demaniale o meno di un ponte di attraversamento di un corso d'acqua pubblico, occorre tener presente che la funzione principale ed essenziale di un ponte realizzato su un fiume, torrente o corso d'acqua, è appunto il suo scavalcamento e quindi è innegabile che l'opera costituisca anzitutto e in modo fondamentale una pertinenza del bene demaniale, essendo posta a durevole servizio di questo, e a questo incorporata attraverso l'appoggio stabile sulle sue sponde, oltre che in relazione alla sua insistenza sullo spazio verticale sovrastante l'alveo del corso d'acqua pubblica, non potendo immaginarsi che, per il demanio, non valga la regola che riguarda la proprietà privata, già espressa dal noto brocardo "usque ad sidera, usque ad inferos", ripresa dall'art. 440 del codice civile del 1865 ("Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra o sotto la superficie") e, sia pure in maniera più articolata, dall'art. 840 del codice civile del 1942 ("La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene...": comma 1; "Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle": comma 2).
3.2. Ogni opera costruita in ambito fluviale, proprio per la sua insistenza sulle sponde non può non incidere sul regime delle acque, comunque interferendo con il loro corso, poiché modifica la larghezza dell'alveo e la conformazione naturale dei suoi argini, e incide sul deflusso delle acque anche in funzione della sua c.d. franchigia, o franco idraulico, soprattutto in caso di piena.
3.3. Deve pertanto escludersi la proprietà privata del ponte che sia pertinenza di bene del demanio naturale e necessario e quindi ad esso appartenente.

Cons. St., Sez. 4, 8 novembre 2013, n. 05337
Caricamento in corso