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Opere edilizie su aree demaniali

Urbanistica e edilizia Demanio e patrimonio

Sulla facoltà del dirigente di Enti Locali di delegare funzioni in materia di sanzioni edilizie in caso di impedimento o temporanea assenza. Sul vizio di disparità di trattamento. Sulla diversità tra i poteri dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e i poteri relativi alla gestione dei beni pubblici
T.A.R. Liguria, Sez. 2, Sentenza 19 luglio 2013, n. 01087

Principio

1. Delega di poteri dirigenziali in materia di sanzioni edilizie.
In tema di sanzioni edilizie ripristinatorie, i poteri dirigenziali possono essere legittimamente delegati a funzionari appartenenti alla medesima PA, per tutti i casi di assenza o impedimento del titolare dell’ufficio. Non è certo esigibile che le funzioni attribuite ad un ufficio debbano essere inderogabilmente esercitate dalla persona fisica che ne ha la titolarità in quanto, se così fosse, l'attività amministrativa resterebbe irrimediabilmente paralizzata in tutti i casi di temporanea assenza del titolare medesimo, con conseguente compromissione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 18 novembre 2011, n. 2142).

2. Sul vizio di disparità di trattamento.
Il vizio di disparità di trattamento presuppone, per costante orientamento giurisprudenziale, l’assoluta identità delle situazioni poste a raffronto (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1298).

3. Diversità tra i poteri dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e i poteri relativi alla gestione dei beni pubblici.
3.1. I poteri dei Comuni in materia urbanistico-edilizia hanno presupposti, finalità e contenuti diversi da quelli relativi alla gestione dei beni pubblici, quali le concessioni di beni un uso particolare ai privati. La concessione di un’area demaniale non può porsi in funzione sostituiva del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale, non implicandone il rilascio né condizionando in alcun modo l’esercizio delle potestà comunali di vigilanza sull’utilizzazione edificatoria del territorio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 marzo 2012, n. 334). L’assenza di interferenze reciproche fra i due poteri comporta, sotto un diverso profilo, che il rilascio del titolo abilitativo edilizio non valga di per sé a rendere legittima l’occupazione di un’area demaniale, laddove manchi lo specifico provvedimento concessorio.
3.2. Allorquando la PA per effetto di una propria determinazione unilaterale realizzi una nuova demarcazione del confine demaniale, non può determinare che un manufatto prima insistente sull'area privata e realizzato in virtù di legittimi atti di assenso divenga abusivo e passibile di rimozione coatta, poiché altrimenti verrebbero a configurarsi gli effetti propri di una misura ablativa non prevista dall’ordinamento.

T.A.R. Liguria, Sez. 2, 19 luglio 2013, n. 01087
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