Accedi a LexEureka

Opere edilizie ante '67

Urbanistica e edilizia

Accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati ante ‘67 al di fuori dei centri abitati
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 29 maggio 2014, n. 00899

Principio

1. Accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati ante ‘67 al di fuori dei centri abitati. 
Ai fini dell'accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 765 del 1967, assume rilevanza esclusiva la norma primaria sopravvenuta di cui all'art. 31 della L. 1150 del 1942 che ha introdotto, a livello nazionale, l'obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati; cosicchè essa deve considerarsi prevalente rispetto alla disciplina regolamentare locale preesistente atteso che, come ha sancito la Corte Costituzionale nella sentenza 303 del 2003, la disciplina dei titoli abilitativi rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia edilizia che la Costituzione (anche prima della riforma del Titolo V) riservava e ancora oggi riserva allo Stato al fine di garantire uno standard uniforme di trattamento del diritto di proprietà su tutto il territorio nazionale anche in coerenza con la riserva di legge prevista dall’art. 42 Cost..
Ne consegue che, una volta sancito da parte del legislatore statale che l’esercizio dello jus aedificandi è subordinato al rilascio del permesso edilizio solo nell’ambito dei centri abitati, non è in facoltà dei comuni estendere tale limitazioni oltre i confini sanciti dalla legge e i regolamenti che ciò prevedano devono intendersi abrogati in quanto contrastanti con la disposizione legislativa letta nel quadro dei sopra menzionati principi costituzionali.
2. Dubbia validità dei regolamenti comunali che, prima della entrata in vigore della L. 1150 del 1942, subordinavano la realizzazione di opere edilizie al previo ottenimento di una licenza.
Vi sono fondate ragioni di dubitare anche della originaria validità delle previsioni dei regolamenti comunali che, prima della entrata in vigore della L. 1150 del 1942, subordinassero la realizzazione di opere edilizie al previo ottenimento di una licenza. Invero, l'art. 111 del r.d. 297 del 1911, che disciplinava il contenuto che avrebbero potuto assumere i regolamenti edilizi comunali, nulla stabiliva in ordine alla possibilità di assoggettare l'esercizio dello jus aedificandi a permesso preventivo. Difettava, perciò, anche allora (1931) in capo ai comuni il potere di introdurre senza base legale una siffatta (non indifferente) limitazione al contenuto del diritto di proprietà del quale l'art. 29 dello Statuto Albertino sanciva la inviolabilità ammettendone solo l'espropriazione per ragioni di pubblico interesse e previo indennizzo. 
E tali conclusioni non possono essere superate dal disposto dell'art. 31 comma 5 della L. 47 del 1985 che (soprattutto per esigenze di "cassa") ha esteso la necessità del condono agli interventi anteriori al 1967 per i quali fosse stata richiesta anche dai regolamenti edilizi comunali la licenza di costruzione. Invero, i regolamenti edilizi a cui fa riferimento la suddetta norma non possono che essere regolamenti validi in quanto conformi alla normativa primaria e costituzionale vigente al momento della loro adozione; e tali, per le ragioni già dette, non possono considerarsi quei regolamenti che prima o dopo la l.u. hanno introdotto ex novo un regime autorizzatorio non previsto dalla legge dello Stato.

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 29 maggio 2014, n. 00899
Caricamento in corso