Accedi a LexEureka

Opere abusive su aree demaniali

Urbanistica e edilizia Demanio e patrimonio

Attività edilizia sine titulo. Accertamento di conformità. Legittimazione a richiedere. Titolare di concessione demaniale marittima. Sussiste
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza Breve 10 marzo 2014, n. 00710

Principio

Attività edilizia sine titulo. Accertamento di conformità. Legittimazione a richiedere. Titolare di concessione demaniale marittima. Sussiste.

1. Ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sono legittimati a presentare la richiesta di accertamento di conformità volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile. Analogamente a quanto avviene per il permesso a costruire (C.d.S. 4557/2010) la legittimazione a richiedere l’accertamento e la successiva sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario di bene demaniale marittima.
2. Ove venga chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per il mantenimento, ai sensi dell’art.36 del DPR 380/2001, di struttura in legno su area demaniale marittima, in virtù della posizione qualificata che si ricollega alla titolarità della concessione demaniale, appare evidente la titolarità, ex art.36 D.P.R. n. 380/2001, di una relazione qualificata con l’area in oggetto.
3. In materia di concessione di beni demaniali, va ritenuta l’ammissibilità astratta per il titolare di concessione demaniale di un’istanza in sanatoria ex art.36 D.P.R.380/2001 in relazione ad opere abusive realizzate sull’ area demaniale concessa. La possibilità di presentare istanze di sanatoria di abusi commessi su area demaniale non può essere esclusa; a fronte di un’istanza di sanatoria, l’interessato può esigere che l’Amministrazione tenga conto dell'eventuale sanabilità dell'occupazione prima di ingiungere lo sgombero del demanio (TAR Lazio – Sez. II-ter, 30 agosto 2010 n. 31953, con ulteriori richiami). Anche la giurisprudenza penale implicitamente riconosce l’ammissibilità della sanatoria per le concessioni demaniali, allorché vi lega l’effetto di rendere il reato non più configurabile (cfr., tra le tante, Cassazione penale - Sez. III, 28 aprile 2011 – 13 giugno 2011 n. 23641: “Per quanto attiene al reato residuo, ex art. 1161 c.n. trattandosi di reato permanente, la condotta antigiuridica cessa con il venir meno della abusiva occupazione, o con il rilascio della concessione demaniale in sanatoria …”).
4. L’esistenza di un canone generale a cui va improntata l’azione amministrativa, in virtù del quale, allorquando una determinata attività sia assoggettata al previo assenso dell’autorità amministrativa e, ciò nonostante, l’iniziativa sia stata condotta a termine, spetta alla Pubblica Amministrazione (pur in assenza di una specifica disciplina) valutare la ricorrenza delle condizioni che possano rendere legittima la stessa, autorizzandola in via postuma. Ciò corrisponde a un’esigenza di economia degli atti giuridici (da tempo messa in rilievo dalla giurisprudenza, cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 10 febbraio 2006 n. 899), nonché a un principio di ragionevolezza, non corrispondendo ad alcun preminente interesse che debba essere vanificata l’attività o distrutta l’opera che risulti assentibile (fatta salva l’eventuale applicazione di sanzioni, per non aver richiesto o conseguito il titolo prima di intraprendere l’iniziativa, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, sent. n. 2057/2012).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 10 marzo 2014, n. 00710
Caricamento in corso