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Operazioni portuali

Porti Demanio e patrimonio

1. Operazioni portuali. Natura. Distinzione con le operazioni riferibili al trasporto passeggeri. Autorizzazione all'espletamento di operazioni portuali. Estensione dell'autorizzazione alle operazioni riferibili a navi passeggeri. Esclusione. 2. Autorità portuali. Gestione di servizi di interesse generale tramite società di capitali. Obbligo di dismissione della partecipazione. Non sussiste
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 12 settembre 2014, n. 04667

Principio

1. Operazioni portuali. Natura. Distinzione con le operazioni riferibili al trasporto passeggeri. Autorizzazione all'espletamento di operazioni portuali. Estensione dell'autorizzazione alle operazioni riferibili a navi passeggeri. Esclusione.
1.1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, prima parte, della legge n. 84/1994, sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale. Ai sensi poi della seconda parte, dello stesso comma 1 dell'art. 16 legge n. 84/1994 sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuate dalla medesima Autorità Portuale.
1.2. Dall'art. 16 legge n. 84/1994 si ricava che le operazioni portuali riguardano il ciclo di attività che attengono al transito della merce imbarcata, sbarcata, movimentata o depositata in spazi portuali, con riferimento ai contratti di trasporto marittimo o di deposito temporaneo, cioè al movimento della merce che determina un effetto giuridico all'interno del rapporto contrattuale tra vettore e caricatore o ricevitore.
1.3. Dall'ambito delle operazioni portuali di cui all'art. 16 legge n. 84/1994 vanno escluse le operazioni riferibili a navi passeggeri, non potendo essere ricondotte al concetto di lavorazione delle merci. Il carico di provviste, vettovagliamento e altro materiale destinato al consumo diretto a bordo delle navi passeggeri (segnatamente navi da crociera) è estraneo al ciclo di trasporto della merce, come ad altre operazioni quali lo scarico dei rifiuti delle navi, o la fornitura idrica di bordo, o il rifornimento del carburante, che pertanto non possono essere qualificate come operazioni portuali. Ne consegue che le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, legge n. 84/1994 alle quali sono affidate in concessione banchine per l'espletamento di operazioni portuali non possano espletare attività relative ai passeggeri. 
1.4. Conferma del fatto che le imprese autorizzate ex art. 16, comma 1°, legge n. 84/1994 non possono espletare attività relative ai passeggeri si ricava dalla circostanza che, mentre l'originario testo dell'articolo 18, comma 1 della legge n. 84/1994 stabiliva che le aree e le banchine potessero essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, legge n. 84/1994 per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale e industriale, con la modifica introdotta dall'art. 2, comma 17 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, il riferimento alle attività relative ai passeggeri è stato soppresso, escludendo così che un'impresa autorizzata all'esercizio di operazioni portuali e diventata concessionaria di aree e di banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84/94 possa utilizzarle anche per le attività relative ai passeggeri.
1.5. In ambito portuale le attività di vettovagliamento, a servizio delle navi da crociera, e tutti i servizi accessori non costituiscono un tertium genus distinto dai servizi e le operazioni portuali e dai servizi di interesse generale, dal momento che le attività ammissibili nel porto sono soltanto quelle disciplinate espressamente dalla normativa vigente e non esiste un terzo genere di attività portuali che non sia possibile ricomprendere o tra i servizi di interesse generale che sono, ai sensi dell'articolo 6, lett. c) della legge n. 84/94, quelli individuati dal decreto del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 (e tra questi vi è la gestione delle stazioni marittime passeggeri e i servizi di supporto ai passeggeri) o tra le operazioni portuali.

2. Autorità portuali. Gestione di servizi di interesse generale tramite società di capitali. Obbligo di dismissione della partecipazione. Non sussiste.
L'art. 20 della legge n. 84/1994, pur avendo previsto la collocazione presso terzi del capitale societario delle società costituite dalle Autorità Portuali per l'esercizio delle attività portuali e ricettive conseguenti, connesse o complementari al traffico passeggeri, non osta a che la società costituita possa esercitare servizi di interesse generale, ove l'Autorità Portuale mantenga una partecipazione maggioritaria nella stessa Società. 

Cons. St., Sez. 6, 12 settembre 2014, n. 04667
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