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Operazioni di gara

Contratti pubblici

1. Seggio di gara. Principio di collegialità. Osservanza. È necessaria. Fase istruttoria. Distribuzione dei compiti tra i singoli componenti in base alle rispettive competenze. Legittimità. 2. Operazioni gara. Principio di concentrazione e continuità. Derogabilità. Legittimità. Limiti. 3. (segue): lungo lasso di tempo. Illegittimità. Solo se i documenti di gara sono stati manipolati. Onere della prova. È a carico del ricorrente. 4. Fase pre-contenziosa ex art. 243-bis cod. contratti. Competenza a decidere sull'istanza di autotutela. Spetta al RUP. Questioni tecniche complesse. Deferibili al seggio di gara quale organo consultivo
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 10 settembre 2014, n. 04605

Principio

1. Seggio di gara. Principio di collegialità. Osservanza. È necessaria. Fase istruttoria. Distribuzione dei compiti tra i singoli componenti in base alle rispettive competenze. Legittimità.
Nelle gare pubbliche di appalto di fornitura da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, legittimamente il seggio di gara distribuisce i compiti per la fase istruttoria relativa ad una prima disamina delle offerte tra i vari componenti in ragione delle loro esperienze, proseguendo poi le operazioni collegiali in successive sedute di svariate ore per la disamina collegiale delle offerte, con ciò non venendo pertanto violato il principio di collegialità, laddove dai verbali di gara si abbia contezza della disamina congiunta di tutti i commissari di tutte le offerte e dell’applicazione (differenziata) dei punteggi per ogni singola voce.

2. Operazioni gara. Principio di concentrazione e continuità. Derogabilità. Legittimità. Limiti.
2.1. Il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l’eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustifichino il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate (cfr. Cons. St., III, 25 febbraio 2013 n. 1169). 
2.2. Il prolungamento delle operazioni di gara, per un notevole lasso di tempo, o anche il cospicuo ritardo nella loro conclusione non è, in sé considerato, prova di un illegittimo svolgimento della gara e, quindi, non costituisce violazione in re ipsa delle regole che ne disciplinano il procedimento (cfr. Cons. St., III, 12 aprile 2013 n. 1985).
2.3. La concentrazione delle sedute di gara è corollario del più generale principio di imparzialità e di trasparenza. L’elemento temporale viene in rilievo, quindi, solo quale indice di un regolare e, se così può dirsi, “fluido” svolgersi delle operazioni di gara, ma non è un valore in sé, che debba essere tutelato sempre e comunque, indipendentemente dalla tipologia, dalle modalità e, soprattutto, dalle finalità che connotato in concreto la gara (cfr. Cons. St., III, 12 aprile 2013 n. 1985).
2.4. Il fattore tempo concorra a qualificare l’azione amministrativa nei profili del buon andamento e della pronta soddisfazione degli interessi di rilievo pubblico cui è preordinata, ma assume valenza viziante dei provvedimenti adottati solo se siano violate specifiche norme che, al decorso del tempo, colleghino la decadenza della funzione o se il ritardo sia espressione, sul piano sintomatico, di evidenti vizi di eccesso di potere e, in tema procedure concorsuali, induca al sospetto di manomissioni dei plichi contenti le offerte delle ditte ammesse al concorso (cfr. Cons. St., III, 3 ottobre 2013 n. 4884).

3. (segue): lungo lasso di tempo. Illegittimità. Solo se i documenti di gara sono stati manipolati. Onere della prova. È a carico del ricorrente.
Nel caso d’una procedura di gara svoltasi in varie sedute e per un notevole lasso di tempo, si ha un vizio invalidante solo se sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che i documenti di gara siano state manipolati negli intervalli fra un’operazione di verbalizzazione e l’altra (cfr. Cons. St., III, 1° settembre 2014 n. 4449). 

4. Fase pre-contenziosa ex art. 243-bis cod. contratti. Competenza a decidere sull'istanza di autotutela. Spetta al RUP. Questioni tecniche complesse. Deferibili al seggio di gara quale organo consultivo.
4.1. In tema di procedimento pre-contenzioso ex art. 243-bis cod. contratti, non v’è una regola che definisca a priori chi debba pronunciarsi sull’istanza di autotutela; l'art. 243-bis cod. contratti presuppone la definizione della procedura di gara e dell’aggiudicazione definitiva. In tal caso, la funzione decisoria si deve intendere posta in capo non più al seggio di gara, bensì alla stazione appaltante e per essa al responsabile del relativo procedimento. Ciò ben s’evince dall’art. 11, c. 5, dall’art. 12 e dall’art. 84, commi 1 e 12 del Dlg 163/2006, in virtù dei quali l’attività del seggio di gara è limitata al solo svolgimento delle operazioni di gara, tra cui quelle, eventuali, di riconvocazione a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di un concorrente. Viceversa, spetta alla stazione appaltante il controllo finale degli atti di gara, la loro approvazione, l’aggiudicazione definitiva e le altre statuizioni successive alla conclusione della procedura, tra cui la definizione dei procedimenti di secondo grado inerenti al riesame (spontaneo o su istanza) di quanto statuito con l’aggiudicazione stessa.
4.2. Quand'anche la definizione dell'istanza di autotutela ex art. 243-bis cod. contratti implichi la soluzioni di questioni tecniche proprie della valutazione nel merito delle offerte, ciò nondimeno la competenza a decidere sulla medesima istanza non viene spostata dal RUP all’ormai dissolto seggio di gara, ma al più ne comporta, come in tutti i casi in cui occorra acquisire un parere di natura tecnica, un mero apporto consultivo.

Cons. St., Sez. 3, 10 settembre 2014, n. 04605
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