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Operazioni di gara

Contratti pubblici Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Gare pubbliche. Aggiudicazione definitiva. Controlli. Annullamento in via di autotutela. Affidamento dell'aggiudicatario all'esecuzione del contratto. Non sussiste. 2. Operazioni di gara. Regole di azione. Redazione del verbale di gara. Individuazione del soggetto cui è attribuita la relativa funzione. Omesso esercizio della funzione de qua. Illegittimità delle operazioni di gara. Sussiste. 3. Sedute della commissione di gara. Verbalizzazione. Contestualità rispetto alle sedute. Non occorre. Minute dei momenti essenziali. Occorre. Omissione. Illegittimità
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 26 maggio 2014, n. 02692

Principio

1. Gare pubbliche. Aggiudicazione definitiva. Controlli. Annullamento in via di autotutela. Affidamento dell'aggiudicatario all'esecuzione del contratto. Non sussiste.
1.1. Il codice degli appalti riserva alla stazione appaltante un pieno ed incisivo controllo sulla legittimità dello svolgimento della gara sia nel momento in cui, a conclusione della procedura selettiva, interviene l’aggiudicazione provvisoria, sia dopo che sia stata disposta l’aggiudicazione definitiva. Dagli artt. 11 e 12 cod. contratti emerge l’immanenza del controllo di legalità dell’ente che ha indetto gara nelle fasi terminali del procedimento che individuano, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, il soggetto con il quale deve aver luogo la stipula del contratto.
1.2. Nelle gare pubbliche, successivamente all'aggiudicazione definitiva, la Stazione appaltante si trova nella pienezza dei poteri di esame di legalità dello svolgimento della gara, cui l’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 262 del 2006 dà preminente rilievo prima di addivenire alla stipula del contratto. Non si versa pertanto a fronte di alcun consolidamento di situazioni di diritto soggettivo e di affidamento all’esecuzione dell'appalto oggetto della gara a fronte del potere di verifica e controllo sullo svolgimento del procedimento di gara riservato all’amministrazione dall’art. 11, comma 9, cod. contratti. Legittimamente la stazione appaltante annulla in via di autotutela tutti gli atti e provvedimenti afferenti alla gara pubblica per l’affidamento di servizi, quando emergano plurime infrazioni in sede di verbalizzazione delle operazioni di gara, alle quali la stazione appaltante abbia ascritto l’idoneità ad incidere sul corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale e, quindi, sulla selezione della migliore offerta, sia sul piano economico che su quello tecnico, fra quella prodotte dalle ditte ammesse alla gara.

2. Operazioni di gara. Regole di azione. Redazione del verbale di gara. Individuazione del soggetto cui è attribuita la relativa funzione. Omesso esercizio della funzione de qua. Illegittimità delle operazioni di gara. Sussiste. 
Nelle gare pubbliche, la violazione di una puntuale regola di azione vizia il procedimento di gara, il che vale anche nel caso in cui le operazioni ed i giudizi valutativi della commissione di gara siano stati, invero, asseverati da soggetto incompetente a redigere il verbale, e ciò esplica effetto viziante dell’atto finale di aggiudicazione (nella specie la determina di nomina della commissione aveva introdotto uno specifico limite nello svolgimento dei compiti dell’organo collegiale, individuando in una determinata persona, che poi non ha in effetti esercitato tale funzione, il soggetto abilitato alla redazione del documento assistito dallo specifico valore fidefacente delle operazioni di gara).

3. Sedute della commissione di gara. Verbalizzazione. Contestualità rispetto alle sedute. Non occorre. Minute dei momenti essenziali. Occorre. Omissione. Illegittimità.
In assenza di specifica prescrizione nel codice dei contratti pubblici, la redazione del verbale di gara non si impone con carattere di contestualità rispetto a ciascuna seduta della commissione di gara. Tuttavia, quando ciò non avvenga, occorre che i momenti essenziali in cui si sono articolate le operazioni di gara e, segnatamente, l’espressione in termini numerici dei giudizi di merito di ciascuna offerta, siano annotati con carattere di compiutezza in documenti che, anche se non accompagnati da tutti gli elementi formali in cui si sostanzia il verbale, si presentino idonei a ricostruire ex post con adeguato grado di certezza lo svolgimento del procedimento di gara. Ciò è tanto più necessario nei casi in cui le operazioni di gara si siano protratte per un lungo periodo (nel caso in controversia per cinque mesi) ed il decorso del tempo possa influire sull’ esatta ricostruzione delle operazioni espletate in ogni singola adunanza della commissione.

Cons. St., Sez. 3, 26 maggio 2014, n. 02692
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