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Operazioni di gara

Contratti pubblici

Sufficienza del criterio della mera indicazione percentuale, con riferimento a tutte le attività oggetto di un appalto, ad assolvere all'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, codice contratti. Sul principio di segretezza delle offerte. Composizione della commissione di gara. Limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalla Commissione di gara. Motivazione della valutazione della Commissione di gara circa le offerte tecniche
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, Sentenza 27 novembre 2013, n. 10123

Principio

1. Sufficienza del criterio della mera indicazione percentuale, con riferimento a tutte le attività oggetto di un appalto, ad assolvere all'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, codice contratti.
In tema di appalti di servizi, deve ritenersi correttamente formulata, ai sensi dell'art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta presentata da raggruppamento temporaneo di imprese, laddove risulti che il medesimo raggruppamento sia di tipo orizzontale e che ciascuna impresa dello stesso abbia dichiarato che avrebbe svolto tutte le attività oggetto del servizio, ognuna delle quali quantificata secondo le quote di partecipazione della singola impresa al raggruppamento. Ciò in quanto nel caso di specificazione delle parti del servizio da eseguire deve adottarsi un criterio ermeneutico di tipo sostanzialistico, nel senso che l'obbligo deve ritenersi assolto sia nel caso di indicazione in termini descrittivi delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, delle quote di riparto della prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e della entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate (cfr. alla Ad. Plen. n.22/2012).

2. Sul principio di segretezza delle offerte.
La mancata indicazione nei verbali di gara delle modalità di custodia dei plichi e dei documenti non costituisce causa di illegittimità della gara quando non si sia verificata l'alterazione della documentazione.

3. Composizione della commissione di gara.
3.1. Il principio, che impone che i membri della Commissioni di gara siano provvisti di specifica e documentata esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere, è non solo immanente nel sistema (art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006), ma anche di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti l'organo è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori costituzionali richiamati dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550; id., V, 30 aprile 2009, n. 2761). 
3.2. Il requisito generale dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione (Tar Lazio, sez. II bis, 10 aprile 2013, n. 3648; Cons. St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3124; id. 20 dicembre 2011, n. 6701; id. 2 agosto 2011, n. 4756).

4. Limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalla Commissione di gara.
Le valutazioni effettuate dall'organo tecnico (che sono espressione non solo di discrezionalità amministrativa ma, come nella specie, anche e soprattutto di discrezionalità tecnica) in tanto sono soggette al sindacato del giudice amministrativo entro limiti ridottissimi, in quanto i limiti stessi riflettono non solo i rapporti fra i poteri che l'ordinamento assegna all'Amministrazione e quelli propri del suo giudice, ma anche la competenza specifica ed esclusiva, che la normativa riconosce in determinati settori all'organo tecnico dell'Amministrazione, alla quale non si contrappone una eguale competenza da parte del giudicante (Cons. St., sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550).

5. Motivazione della valutazione della Commissione di gara circa le offerte tecniche.
È possibile valutare le singole componenti l’offerta tecnica con il punteggio numerico, integrando questo una sufficiente motivazione, a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione (Cons. St., sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032; sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; sez. V, 17 gennaio 2011, n. 222; sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7266).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, 27 novembre 2013, n. 10123
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