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Operazioni di gara

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Ipotesi in cui è consentito impugnare gli atti di gara pur non avendovi partecipato. Clausole della lex specialis di gara che debbono essere impugnate immediatamente, senza attendere l’esito della procedura. Tempestività del ricorso avverso il provvedimento di costituzione della Commissione di gara se promosso successivamente all'approvazione delle operazioni concorsuali. Onere di specificità dei motivi di ricorso e principio di strumentalità delle forme ex art. 156 c.p.c. Gare indette da Stazione unica appaltante e selezione dei componenti del seggio di gara tra funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici deleganti la S.U.A. Composizione delle commissioni giudicatrici. Tempus regit actum in tema di gare pubbliche di appalto. Jus superveniens, disciplina transitoria del d.P.R. n. 207/2010, esercizio del potere di autotutela e rilevanza della pubblicazione del bando sulla GUCE. Limiti al sindacato in sede giurisdizionale del criterio scelto dalla Stazione appaltante per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Applicabilità del criterio del confronto a coppia, soltanto ove espressamente richiamato dalla lex specialis di gara. Sufficienza delle valutazioni delle offerte espresse mediante punteggi numerici. Modalità di custodia dei documenti di gara
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, Sentenza 28 ottobre 2013, n. 09198

Principio

1. Ipotesi in cui è consentito impugnare gli atti di gara pur non avendovi partecipato.
1.1. Nelle gare per l’aggiudicazione di più lotti, il bando si configura come atto ad oggetto plurimo, prescrivente tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l’aggiudicazione (Tar Umbria 30 gennaio 2013, n. 61). Ciò comporta che rispetto ai lotti in relazione ai quali un'impresa non ha inteso partecipare, essa è un quisque de populo. È pertanto inammissibile il gravame avente ad oggetto tali lotti, difettando la legittimazione a ricorrere.
1.2. La legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo da tale qualità deriva il riconoscimento di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela (Cons. St., A.P., 7 aprile 2011, n. 4; id., sez. III, 17 giugno 2013, n. 3324; id., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1373; id., sez. III, 28 febbraio 2013, n. 1221; id., sez. V, 13 febbraio 2013, n. 869).
1.3. È consentito impugnare gli atti di gara pubblica, pur non avendovi partecipato, solamente in tre ipotesi, e cioè quando l’impresa contesti in radice l’indizione della gara; contesti, all’inverso, che una gara sia mancata, avendo l’Amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; impugni direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse sono immediatamente escludenti (Cons. St., sez. III, 8 giugno 2012, n. 3391). 

2. Clausole della lex specialis di gara che debbono essere impugnate immediatamente, senza attendere l’esito della procedura.
È noto che il concorrente ad una gara pubblica deve impugnare immediatamente, senza attendere l’esito della procedura, solo le clausole della lex specialis di gara che hanno carattere escludente o che gli impediscono la formulazione dell’offerta (Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 4 dicembre 1998, n. 1; id., sez. III, 21 maggio 2013, n. 2746; id., sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625; id., sez. III, 18 gennaio 2013, n. 293), e cioè quelle che prescrivono in modo inequivoco requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5454 e 19 settembre 2011, n. 5323). In tutti gli altri casi, infatti, occorre attendere che si verifichi la lesione dell’intereresse giuridicamente protetto all’aggiudicazione della gara, lesione che può concretizzarsi con l’esclusione dalla procedura o con l’affidamento della stessa ad altro concorrente, non potendo e dovendo essere immediatamente impugnate le clausole che non determinino, per il concorrente, un immediato arresto procedimentale (Tar Piemonte, sez. II, 24 settembre 2013, n. 1036).

3. Tempestività del ricorso avverso il provvedimento di costituzione della Commissione di gara se promosso successivamente all'approvazione delle operazioni concorsuali.
Il provvedimento di costituzione della Commissione di gara può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso nei suoi interessi solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina dell'aggiudicatario, si esaurisca il relativo procedimento amministrativo e divenga, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (Cons. St., sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550). La Commissione illegittimamente composta potrebbe, infatti, decretare l’affidamento della gara proprio a tale concorrente, il quale quindi non avrebbe alcun interesse a censurare il relativo provvedimento di nomina.

4. Onere di specificità dei motivi di ricorso e principio di strumentalità delle forme ex art. 156 c.p.c.
4.1. A salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale e dell’esigenza di una precisa ed univoca definizione del thema decidendum (Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456), il difetto di specificità dei motivi è causa di inammissibilità del ricorso, come oggi chiarito dall’art. 1, comma 1, lett. a, del secondo correttivo al Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, mediante l’espressa comminatoria in tale senso prevista (art. 40, comma 2, c.p.a.). 
4.2. I requisiti di forma-contenuto degli atti processuali devono essere letti ed interpretati avendo sempre a mente il principio generale di strumentalità delle forme rispetto allo scopo con esse perseguito (art. 156 c.p.c.). Scopo che, nel caso dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al G.A., è evidentemente quello di consentire alle controparti ed al giudice adito di comprendere i motivi di doglianza dedotti nei confronti dell’atto impugnato e dunque, rispettivamente, di controdedurre ad essi e di svolgere il sindacato di legittimità sugli atti amministrativi proprio del giudizio di annullamento ex art. 29 c.p.a.

5. Gare indette da Stazione unica appaltante e selezione dei componenti del seggio di gara tra funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici deleganti la S.U.A.
In base al comma 8 dell’art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche di appalto i commissari diversi dal presidente debbono essere selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, salvo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità. Nel caso di gara bandita dalla Regione Lazio come stazione unica appaltante, su delega conferita da tutte le Aziende sanitarie destinatarie dell’affidamento dell’appalto, alle quali spetterà poi stipulare i singoli contratti con l’impresa aggiudicataria, la Commissione di gara ben può essere composta da soggetti scelti nell’ambito delle Aziende sanitarie, e ciò in quanto è presso dette strutture sanitarie che sarebbe stato espletato il servizio appaltato all’esito della gara bandita dalla Regione Lazio in virtù di espressa delega conferita dalle stesse A.S.L.

6. Sulla presenza nella Commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto.
6.1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto per il cui affidamento è stata indetta la gara pubblica; tale incompatibilità non sussiste quando al commissario risulti demandata attività avente natura del tutto vincolata che, non coinvolgendo un interesse personale del funzionario, non era di per sé suscettibile di alterare la regolare e imparziale esecuzione del contratto (Cons. St., sez. III, 12 luglio 2011, n. 4168).
6.2. L’art. 84, comma 4, del Codice degli appalti mira ad impedire la presenza nella Commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, cioè in grado di incidere sul processo formativo della volontà che ha condotto alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito (Cons. St., sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438). 
6.3. La previsione di cui al comma 4 dell'art. 84 del Codice degli appalti è destinata a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti disfunzionali derivanti dalla partecipazione, alle commissioni giudicatrici, di soggetti che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 7 maggio 2013, n. 13). Tale regola mira a conservare la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte. L’interesse pubblico rilevante diventa quindi non tanto e non solo quello della imparzialità - cui è in ogni caso riconducibile, anche se la deroga per il presidente ne costituisce evidente attenuazione - ma anche la volontà di assicurare che la valutazione sia il più possibile “oggettiva”, e cioè non “influenzata” dalle scelte che l’hanno preceduta, se non per ciò che è stato dedotto formalmente negli atti di gara. 
6.4. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 non comporta, di per sé, l’incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice di tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della stazione appaltante, siano in qualche misura coinvolti, per obbligo di ufficio, nello specifico lavoro, servizio o fornitura che è oggetto dell’appalto (cfr. Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture parere 21 marzo 2012, n. 46). 
6.5. Nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione, lo stesso esercizio – da parte di un commissario diverso dal presidente – di funzioni amministrative con qualifica di dirigente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione appaltante e relative alla procedura di gara non integra, di per sé, la causa di incompatibilità di cui all’art. 84, comma 4, atteso che detta norma è finalizzata ad escludere la partecipazione alla Commissione unicamente di soggetti che, nell’interesse (peraltro da dimostrare) proprio o in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti relativi ai lavori o servizi oggetto della procedura di gara (Tar Lazio, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 1172). Tale conclusione discende da una corretta interpretazione della disposizione de qua poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe l’irragionevole impossibilità di funzionamento delle gare nelle stazioni appaltanti di piccole dimensioni ed il contrasto, parimenti irragionevole, con le regole che impongono di valutare previamente l’esistenza di professionalità nella stessa Pubblica amministrazione, prima di nominare membri esterni, nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti (Tar Liguria, sez. II, 3 febbraio 2010, n. 233).
6.6. L'art. 84, comma 4, del Codice degli appalti, costituendo un’evidente causa di incompatibilità in capo ad un dipendente pubblico di svolgimento di determinate funzioni (che di norma possono essergli affidate), individua una fattispecie tipica e tassativa che non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva o analogica (Cons. St., sez. V, 17 settembre 2010, n. 6965).

7. Inesistenza di un principio di assoluta immodificabilità delle Commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto.
7.1. A fronte dell’impossibilità oggettiva di un componente la Commissione a proseguire i lavori (nella specie, gravi motivi di salute debitamente comprovati da certificazioni mediche), non può che procedersi alla sua sostituzione, e ciò anche se non era stato individuato, all’atto della formazione della Commissione, un supplente. Nell’ordinamento vigente non esiste, infatti, un principio di assoluta immodificabilità delle Commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, atteso che esso è destinato ad incontrare deroghe in caso d’indisponibilità da parte di uno dei commissari a svolgere le proprie funzioni; di conseguenza non possono ritenersi viziate le operazioni di gara per il fatto che un componente della Commissione giudicatrice è stato sostituito per indisponibilità in un momento in cui l’organo collegiale non aveva ancora iniziato le operazioni valutative, che sono state successivamente dalla stessa effettuate con un sostituto che aveva le medesime qualità e la medesima esperienza del sostituito (Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; id. sez. V, 3 dicembre 2010, n.8400).
7.2. Nelle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, ciò che rileva in seno all’organo collegiale non è il nominativo, ma la qualità della persona ovvero la funzione di cui è investita, con la conseguenza che, ove la persona nominata abbia la stessa qualità e svolga le medesime funzioni di quella sostituita, la sostituzione non incide sulla regolare composizione della Commissione stessa (Tar Umbria 11 luglio 2012, n. 274; Tar Salerno, sez. I, 17 marzo 2008, n. 304; Tar Lazio, sez. III, 11 dicembre 2006, n. 14072).

8. Sui requisiti curricolari dei componenti del seggio di gara.
8.1. Dal comma 2 dell’art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006 viene richiesto che, negli appalti pubblici, debbono essere nominati componenti della Commissione di gara “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”. Il principio, che impone che i membri della Commissioni di gara siano provvisti di specifica e documentata esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere, è non solo immanente nel sistema (art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006), ma anche di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti l'organo è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori costituzionali richiamati dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550; id., V, 30 aprile 2009, n. 2761). 
8.2. Le valutazioni effettuate dall'organo tecnico (che sono espressione non solo di discrezionalità amministrativa ma, come nella specie, anche e soprattutto di discrezionalità tecnica) in tanto sono soggette al sindacato del giudice amministrativo entro limiti ridottissimi, in quanto i limiti stessi riflettono non solo i rapporti fra i poteri che l'ordinamento assegna all'Amministrazione e quelli propri del suo giudice, ma anche la competenza specifica ed esclusiva, che la normativa riconosce in determinati settori all'organo tecnico dell'Amministrazione, alla quale non si contrappone una eguale competenza da parte del giudicante (Cons. St., sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550).
8.3. In tema di professionalità dei componenti di commissione giudicatrice nelle gare pubbliche di appalto, il requisito generale dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", di cui al comma 2° dell'art. 84 del Codice degli appalti, deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare; non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione (Tar Lazio, sez. II bis, 10 aprile 2013, n. 3648; Cons. St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3124; id. 20 dicembre 2011, n. 6701; id. 2 agosto 2011, n. 4756).

9. Tempus regit actum in tema di gare pubbliche di appalto. Jus superveniens, disciplina transitoria del d.P.R. n. 207/2010, esercizio del potere di autotutela e rilevanza della pubblicazione del bando sulla GUCE.
9.1. Il bando di gara, i cui requisiti sono oggi indicati dall’art. 64, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituisce l’atto di attuazione della delibera a contrarre. Il bando disciplina la procedura ad evidenza pubblica anche mediante il richiamo al Disciplinare (che detta l’iter della procedura ad evidenza pubblica) e ai capitolati (che regolamentano aspetti del contenuto del futuro contratto).
9.2. Ai sensi dell’art. 66, d.lgs. n. 163 del 2006 il bando deve essere pubblicato sia sulla Gazzetta della Comunità europea, a cura della Commissione europea (commi 3 e 4), che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici (comma 7). L’art. 66 segue una sequenza ben precisa in base alla quale i bandi e gli avvisi vengono dapprima trasmessi alla Commissione europea (comma 9), per poi essere inviati all’Istituto poligrafico che li pubblica sulla G.U., serie speciale dei contratti pubblici. Infine, il comma 8 del citato art. 66 precisa che gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9.3. Quanto ai rapporti tra il bando e la legge di gara dallo stesso direttamente o indirettamente fissata e lo jus superveniens, è stato chiarito che il bando è atto a carattere normativo (Cons. St., sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964; Tar Milano, sez. IV, 14 settembre 2012, n. 2343), lex specialis della procedura, rispetto alla quale l’eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori. In tema di procedure ad evidenza pubblica, infatti, vale il principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Cons. St., sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964; id. 5 ottobre 2005, n. 5316). 
9.4. Nel caso di contrasto tra jus superveniens e clausole della lex specialis di gara, è fatto salvo, naturalmente, l’esercizio del potere di autotutela (Cons. St., sez. V, 3 settembre 1998, n. 591; id. 11 luglio 1998, n. 224). Ma è noto che l’esercizio di tale potere è facoltativo. I provvedimenti di autotutela sono, infatti, manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha l'obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile (Cons. St., sez. V, 3 maggio 2013, n. 2548).
9.5. Ai sensi dell’art. 357, comma 10, d.P.R. n. 207/2010, le disposizioni della Parte IV del medesimo Regolamento si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. La Gazzetta alla quale occorre far riferimento è quella comunitaria. A tale conclusione si perviene sul rilievo che l’art. 66 del Codice appalti prescrive che la pubblicazione del bando sulla Gazzetta comunitaria debba precedere temporalmente quella sulla Gazzetta Ufficiale italiana e che il testo del bando pubblicato sulle due Gazzette (comunitaria ed italiana) sia identico. Quindi, una volta che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta comunitaria, la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Italiana non può che essere indifferente alle novelle normative medio tempore verificatesi. Diversamente opinando, e dunque ove volesse farsi riferimento, al fine di individuare la normativa da applicare alla gara già indetta, alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta italiana, si costringerebbe la stazione appaltante ad annullare in autotutela un bando già pubblicato sulla Gazzetta comunitaria perché contiene una disciplina non più conforme alla nuova normativa entrata in vigore nel periodo intercorrente tra le due pubblicazioni. Una siffatta conclusione si scontrerebbe con il principio secondo cui il potere di agire in autotutela è sempre facoltativo. Non solo, ma finirebbe per imporre anche il rinnovo di una procedura, quella antecedente l’indizione della gara, per riscrivere la lex specialis, con dispendio non solo di energie ma soprattutto di tempo, e con la necessità di sopperire, medio tempore, alla gestione dell’appalto o prorogando il contratto al gestore del servizio uscente o bandendo procedure negoziate senza pubblicazione del bando. Il tutto con evidenti costi aggiuntivi, per rinnovare una gara che nel momento in cui è stata .indetta era pienamente conforme alla normativa allora vigente.
9.6. In base al comma 8 dell’art. 66, d.lgs. n. 163 del 2006, gli effetti giuridici connessi alla “pubblicità” sono rappresentati dalla piena conoscenza del bando una volta che lo stesso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La piena conoscenza individua il dies a quo per l’impugnazione della lex specialis (nei casi in cui lo stesso è immediatamente impugnabile: Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 4 dicembre 1998, n. 1; id., sez. III, 21 maggio 2013, n. 2746). Ai fini dell’individuazione del termine per impugnare la legge di gara occorre pertanto fare riferimento alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e non a quella della Comunità europea (cfr. Tar Veneto, sez. I, 12 luglio 2012, n. 985; Tar Bologna, sez. I, 25 febbraio 2011, n. 172; Tar Umbria 17 febbraio 2011, n. 49; Tar Lazio, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11147).

10. Limiti al sindacato in sede giurisdizionale del criterio scelto dalla Stazione appaltante per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
È insindacabile in sede giurisdizionale il criterio scelto dalla Stazione appaltante per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, salvo che lo stesso non sia manifestamente illogico, ad esempio perché penalizza eccessivamente una delle due componenti dell’offerta (quella tecnica o quella economica). Ed infatti, nelle gare pubbliche la stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell'adottare i criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto messo a gara e con il solo limite dell'irragionevolezza o illogicità. In particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, con possibilità di modificare od integrare pure la formula proposta dalla normativa vigente. Ne consegue che il relativo punteggio può essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di progressività, purché il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta, e non si pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un'offerta economica più elevata di altre (Cons. St., sez. V, 12 giugno 2013, n. 3239; id. 18 febbraio 2013, n. 978, Tar Lecce, sez. II, 13 settembre 2013, n. 1928; id., sez. III, 15 maggio 2013, n. 1102; Tar Pescara 21 gennaio 2013, n. 12).

11. Applicabilità del criterio del confronto a coppia, soltanto ove espressamente richiamato dalla lex specialis di gara.
11.1. Nelle gare pubbliche rette dalla regola del confronto a coppia (altrimenti noto come decreto Karrer), tale criterio costituisce un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione mediante la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio di 1, che esprime parità; 2, che esprime la preferenza minima; 3, per l'ipotesi di preferenza piccola; 4, che contraddistingue una preferenza media; 5, che individua una preferenza grande; 6, che indica la preferenza massima (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 10 gennaio 2013, n. 1).
11.2. Ove la lex specialis non faccia riferimento al criterio di valutazione delle offerte a coppia, esso non può trovare applicazione, atteso che il bando e il Disciplinare di gara assolvono la funzione precipua di dettare il regolamento della gara che, in quanto lex specialis della procedura di selezione, impone all'Amministrazione la stretta osservanza delle relative prescrizioni (Tar Catania, sez. I, 4 marzo 2012, n. 712).

12. Sufficienza delle valutazioni delle offerte espresse mediante punteggi numerici.
Sotto il profilo della valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, è corretto l'operato di essa quando si sia limitata ad assegnare all'offerta tecnica un punteggio numerico. È infatti possibile valutare le singole componenti l’offerta tecnica con il punteggio numerico, integrando questo una sufficiente motivazione, a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione (Cons. St., sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032; sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; sez. V, 17 gennaio 2011, n. 222; sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7266). 

13. Modalità di custodia dei documenti di gara.
13.1. In presenza del generale obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante è da presumere che lo stesso sia stato assolto con l’adozione delle ordinarie garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei plichi per cui la generica doglianza, secondo la quale le buste contenenti le offerte non sarebbero state adeguatamente custodite, è irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento concreto e specifico atto a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o la sostituzione dei plichi, la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante al fini della regolarità della procedura (Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 688 e 2 agosto 2012, n. 4422; Tar Milano, sez. I, 27 giugno 2012, n. 1794). Né assume rilevanza la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi stessi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte, dovendosi piuttosto avere riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l’alterazione della documentazione allegata dai concorrenti (Tar Lecce, sez. II, 1 agosto 2013, n. 1768).
13.2. Nel caso in cui risulti dai verbali di gara il Responsabile del procedimento si assume la responsabilità di custodire le offerte in una stanza chiusa a chiave, il verbale, in considerazione della sua fede fidefacente, fa fede fino a querela di falso sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cons. St., sez. V, 27 aprile 2006, n. 2372; Tar Pescara 7 gennaio 2005, n. 5; Tar Lazio, sez. II, 2 settembre 2005, n. 6527). Pertanto, ove il ricorrente non abbia concretamente argomentato che si possa essere verificata un’alterazione, la pretesa che venisse anche indicato in quale stanza era ubicato l’armadio, a chi spettava la custodia delle chiavi e quali erano le modalità di accesso ai plichi, appare infondata (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2105; id., sez. III, 14 gennaio 2013, n. 145; id., id., sez. IV, 4 gennaio 2013, n. 4; id., sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, 28 ottobre 2013, n. 09198
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