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Operazioni di gara

Contratti pubblici

Incidenza del fattore tempo sulla legittimità delle operazioni di gara. Numero dei componenti della commissione di gara
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 3 ottobre 2013, n. 04884

Principio

1. Incidenza del fattore tempo sulla legittimità delle operazioni di gara.
È indubbio che il fattore tempo concorra a qualificare l’azione amministrativa nei profili del buon andamento e della pronta soddisfazione degli interessi di rilievo pubblico cui è preordinata; esso, tuttavia, assume valenza viziante dei provvedimenti adottati solo in presenza della violazione di specifiche disposizioni che, al decorso del tempo, colleghino la perdita della potestà di provvedere o nei casi in cui il ritardo sia espressione, sul piano sintomatico, di evidenti vizi di eccesso di potere e, in tema procedure concorsuali, induca al sospetto di una manomissioni dei plichi contenti le offerte delle ditte ammesse al concorso. Il principio di continuità e/o speditezza delle operazioni di gara va coniugato con altri concorrenti principi che informano l’azione amministrativa nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, i quali si identificano nel favor partecipationis, nel soddisfacimento dell’interesse pubblico di pervenire alla scelta del contraente in base ad una pluralità di offerte fra loro comparabili, nella stessa conservazione dei valori giuridici.

2. Numero dei componenti della commissione di gara.
Con riferimento all'art. 84, comma 2, del codice dei contratti pubblici, la giurisprudenza ha precisato che la regola sulla composizione della commissione di gara con un numero dispari di componenti non superiore a cinque, non è espressione di un principio generale, immanente nell'ordinamento, tale da determinare l'illegittimità della costituzione di un collegio avente un numero pari di componenti, essendo numerose le ipotesi di collegi, sia giurisdizionali che amministrativi, che operano (o che occasionalmente possono operare) in composizione paritaria (cfr. Cons. St. Sez. III, n. 3730 dell’ 11 luglio 2013).

Cons. St., Sez. 3, 3 ottobre 2013, n. 04884
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