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Operazioni di gara

Contratti pubblici

Sulla apertura delle offerte tecniche in seduta riservata nelle procedure in economia per l'affidamento di servizi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sulla verbalizzazione delle modalità di conservazione dei plichi contenenti le offerte
T.A.R. Liguria, Sez. 2, Sentenza Breve 19 luglio 2013, n. 01086

Principio

1. Sulla apertura delle offerte tecniche in seduta riservata nelle procedure in economia per l'affidamento di servizi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. Nelle gare pubbliche, l’aggiudicazione del contratto deve osservare i principi di pubblicità e trasparenza, che, nelle gare informate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sul piano operativo si traducono nella pubblicità delle sedute destinate all’apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti (Cons. St., ad plen. 28 luglio 2011 n. 13; Tar Liguria, sez. II, 24 maggio 2012 n. 940). La precettività della regola è tale che conforma anche la procedura di cottimo fiduciario (cfr., Cons. St., ad plen., 31 luglio 2012 n. 31). 
1.2. Allorquando, al momento delle operazioni di gara, non si sia presentato presso la Commissione alcun rappresentante delle imprese offerenti, la regola della pubblicità delle sedute deve essere comunque osservata, non potendosi sostenere che la pubblicità delle sedute di apertura delle offerte non sarebbe comunque andata a buon fine e quindi (ritenere per saltum che la stessa) sarebbe stata affatto inutile. In realtà, prescrivere la pubblicità della seduta della Commissione significa, sul piano giuridico, documentare nella relativa verbalizzazione che l’organo collegiale ha adottato mezzi idonei a consentire la partecipazione degli aventi diritto alla seduta. La relativa documentazione, annoverabile tra le attestazioni, ossia fra gli atti formali contenenti dichiarazioni di scienza, ha in virtù di espressa disposizione di legge (artt. 2700 e 2714 c.c.) carattere autoritativo, in quanto determina erga omnes una certezza legale privilegiata.

2. Sulla verbalizzazione delle modalità di conservazione dei plichi contenenti le offerte.
Nelle gare pubbliche, ove la Commissione, e per essa il segretario rogante, abbia omesso di indicare nel verbale delle sedute le cautele adottate in ordine alla conservazione dei plichi contenenti le offerte, si configura un'ipotesi di radicale assenza di verbalizzazione uniformemente censurata per illegittimità dalla giustizia amministrativa (cfr., Cons. St., sez. V, 28 marzo 2012 n. 1862; Id., sez. III, 3 marzo 2011 n. 1368; Tar Lombardia – Milano, sez. I, 5472 del 2008).

T.A.R. Liguria, Sez. 2, 19 luglio 2013, n. 01086
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