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Operazioni di gara

Contratti pubblici

Sul requisito dell'esperienza dei componenti della commissione di gara. Sufficienza della valutazione dell'offerta tecnica estrinsecantesi mediante l'attribuzione di punteggi numerici nelle gare di appalto la cui aggiudicazione sia rimessa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica ex art. 86, comma 2, cod. contratti dell'offerta migliore abbia riportato un punteggio non inferiore ai quattro quinti del massimo tanto per l'aspetto tecnico quanto per l'aspetto economico
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, Sentenza 10 luglio 2013, n. 01978

Principio

1. Sul requisito dell'esperienza dei componenti della commissione di gara.
Il requisito dell'esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto, ex art. 84, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006, deve essere inteso in maniera coerente con la diversità delle competenze richieste in relazione al complesso della prestazione prevista, senza necessità che la specifica competenza dei componenti della commissione di gara debba coprire ogni aspetto della procedura (trattandosi di figure idonee a garantire la competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di procedimenti di evidenza pubblica). Non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. (Cons. Stato, V, 17 settembre 2012, n. 4916; 10 agosto 2011, n. 4756; T.A.R. Lazio – Roma, III bis, 27 giugno 2012, n. 5860; T.A.R. Lombardia - Milano, I, 23 novembre 2010, n. 7320).

2. Sufficienza della valutazione dell'offerta tecnica estrinsecantesi mediante l'attribuzione di punteggi numerici nelle gare di appalto la cui aggiudicazione sia rimessa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In tema di gare d'appalto, la cui aggiudicazione sia rimessa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti e comunque sufficientemente dettagliati, può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessità di un’ulteriore motivazione. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600 e 19 ottobre 2012, n. 5389; Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445).

3. Verifica ex art. 86, comma 2, cod. contratti dell'offerta migliore abbia riportato un punteggio non inferiore ai quattro quinti del massimo tanto per l'aspetto tecnico quanto per l'aspetto economico.
Nei casi in cui si procede alla verifica a norma dell'art. 86, comma 2, del codice dei contratti - e cioè a motivo del fatto che l'offerta migliore abbia riportato un punteggio non inferiore ai quattro quinti del massimo tanto per l'aspetto tecnico quanto per l'aspetto economico, ma senza alcun altro indizio oggettivo di anomalia - non occorre una motivazione particolarmente approfondita, trattandosi di fattispecie nella quali non si dovrebbe neppure parlare di offerta sospetta di anomalia, bensì solo di verifica imposta per legge (cfr. Cons. Stato, III, 11 aprile 2012, n. 2073).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, 10 luglio 2013, n. 01978
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