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Clausole della lex specialis di gara di natura escludente che onerino l'interessato ad un'immediata impugnazione. Motivazione nell’assegnazione dei punteggi alle diverse componenti dell’offerta tecnica, quando i criteri e i sub criteri della lex specialis non siano sufficientemente specifici. Sull'obbligo del seggio di gara di riedere il procedimento di valutazione delle offerte in caso di annullamento in sede giurisdizionale per difetto di motivazione
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, Sentenza 5 luglio 2013, n. 06645

Principio

1. Clausole della lex specialis di gara di natura escludente che onerino l'interessato ad un'immediata impugnazione.
1.1. Il bando di gara è immediatamente impugnabile solo quando contiene clausole escludenti o che impediscono la formulazione dell’offerta (Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 4 dicembre 1998, n. 1; id., sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625; id., sez. III, 18 gennaio 2013, n. 293; id., sez. V, 3 agosto 2011, n. 4625; id.14 luglio 2011, n. 4274). 
1.2. Le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l'interessato ad un’immediata impugnazione, sono soltanto quelle che prescrivono in modo inequivoco requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Cons.St., sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5454 e 19 settembre 2011, n. 5323). 
1.3. Le disposizioni della lex specialis di gara che individuano i criteri di valutazione dell’offerta non hanno carattere escludente, non precludendo alla ricorrente di partecipare alla gara, con la conseguenza che le stesse divengono lesive solo a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.

2. Motivazione nell’assegnazione dei punteggi alle diverse componenti dell’offerta tecnica, quando i criteri e i sub criteri della lex specialis non siano sufficientemente specifici.
2.1. L’art. 83, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nello stabilire che il bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto, può prevedere, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell’esigenza di ridurre gli spazi per gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l’imparzialità delle valutazioni a tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali devono tutti essere messi in condizione di formulare un’offerta che consenta di concorrere effettivamente all’aggiudicazione del contratto in gara (Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2013, n. 7; Tar Pescara 10 giugno 2013, n. 311).
2.2. Il maggiore o minore grado di dettaglio dei criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta ha una sua diretta incidenza sulla possibilità di valutare le singole componenti l’offerta tecnica con il solo punteggio numerico, che integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (Cons. St., sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032; sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; sez. V, 17 gennaio 2011, n. 222; sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7266). 
2.3. Ove difetti la specificità dei criteri e dei sub criteri di valutazione delle offerte, non è possibile comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione nella propria valutazione tecnica e dunque le ragioni per cui una parte dell’offerta tecnica sia stata valutata in misura inferiore rispetto a quella della controinteressata.

3. Sull'obbligo del seggio di gara di riedere il procedimento di valutazione delle offerte in caso di annullamento in sede giurisdizionale per difetto di motivazione. 
3.1. In caso di annullamento per difetto di motivazione del procedimento di valutazione delle offerte, la rinnovazione iussu iudicis di tale procedimento deve ritenersi ampiamente satisfattivo dell’interesse coltivato dal ricorrente e comunque rispettoso dei principi enunciati e delle regole dettate dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 30 del 26 luglio 2012, che ha definito anche i limiti che incontra l’intervento correttivo iussu iudicis imposto alla stazione appaltante. 
3.2. In ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione per difetto di motivazione nell’assegnazione dei punteggi alle diverse componenti dell’offerta tecnica, le offerte sono state già aperte e quindi rese note; il ricorrente ha dunque l’interesse primario a concorrere alla medesima gara, soprattutto se sostiene che la propria offerta è superiore a quella della controinteressata. La pretesa che il ricorrente fa valere, quando impugna la propria esclusione, è concorrere nella gara alla quale aveva chiesto di partecipare, ed è evidente che tale pretesa non può essere soddisfatta se non dalla comparazione della sua originaria offerta con le altre coevamente presentate. Dopo il giudicato favorevole non può pertanto essere pretesa l'apertura di una fase di presentazione di nuove offerte da parte sia del ricorrente che degli altri concorrenti; ciò significherebbe mutare l’interesse finale riconosciuto al ricorrente in sede giurisdizionale in un evanescente interesse strumentale alla partecipazione ad una gara sostanzialmente nuova. La riapertura della fase di presentazione delle offerte comporterebbe un’alterazione del canone della concorrenza, perché le nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti che sono già a conoscenza o che possono aver conosciuto almeno nei tratti essenziali le originarie offerte degli altri partecipanti alla gara, giusta i meccanismi di pubblicizzazione previsti dall’art. 120, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Sussiste quindi in tale situazione il ben fondato rischio che le nuove proposte siano il frutto non di scelte di carattere meramente imprenditoriale, come le regole del mercato vogliono, ma anche di raffronti con le altre precedenti offerte e che, pertanto, siano volte all’ottenimento dell’aggiudicazione anche a scapito del loro complessivo equilibrio economico.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, 5 luglio 2013, n. 06645
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