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Operazioni di gara

Contratti pubblici

Illegittimità della interversione delle operazioni di apertura delle buste contenenti la offerta tecnica rispetto alla fissazione dei criteri o subcriteri valutativi da parte dell’organo tecnico chiamato ad elaborarli
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 3 maggio 2013, n. 00646

Principio

Illegittimità della interversione delle operazioni di apertura delle buste contenenti la offerta tecnica rispetto alla fissazione dei criteri o subcriteri valutativi da parte dell’organo tecnico chiamato ad elaborarli.

1. In materia di pubbliche procedure di gara, è costante la giurisprudenza nell'attribuire valenza di vizio procedimentale insanabile alla interversione delle operazioni di apertura delle buste contenenti la offerta tecnica rispetto alla fissazione dei criteri o subcriteri valutativi da parte dell’organo tecnico chiamato ad elaborarli. In tale evenienza è difatti possibile che nella formulazione dei criteri valutativi i membri della commissione esaminatrice possano rimanere influenzati dalla previa cognizione delle offerte presentate, condizionando così la selezione e la stessa graduazione dei subcriteri di attribuzione dei punteggi, in funzione dei diversi di contenuti di ciascuna di esse (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 13 aprile 1999, n. 412; Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n. 264). E ciò per la chiara ragione che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in un momento antecedente alla definitiva elaborazione dei criteri e subcriteri di valutazione, comporta un vulnus ai principi di correttezza, segretezza e par condicio tra i partecipanti alla gara, non superabile nemmeno da un’eventuale attestazione a verbale circa la mancata cognizione del contenuto delle buste (in questi termini, T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 novembre 2006, n. 419). Non deve, in sintesi, esser data la possibilità al seggio giudicante, di poter creare criteri e misure di valutazione ad hoc per promuovere e selezionare determinati concorrenti anziché altri.

2. L’esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa nelle mani dei componenti del seggio di gara trova specifica tutela nell’art. 83, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, il quale impone alla stazione appaltante di indicare nella lex specialis concorsuale tutti gli elementi di valutazione delle offerte compresi gli eventuali subcriteri e la loro incidenza ponderale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 4 novemre 2009, n. 10828).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 3 maggio 2013, n. 00646
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