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Oneri per la sicurezza negli appalti di servizi di natura intellettuale

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

1. Oneri per la sicurezza. Omessa indicazione. Immediata efficacia lesiva. Appalti di servizi di natura intellettuale. Giudizio di anomalia. Esclusione. 2. Petitum. Rinnovo operazioni di gara. Subentro. Interesse a ricorrere. Carenza.
T.A.R. Liguria, Sez. 2, Sentenza 21 novembre 2014, n. 01690

Principio

1. Oneri per la sicurezza. Omessa indicazione. Immediata efficacia lesiva. Appalti di servizi di natura intellettuale. Giudizio di anomalia. Esclusione.
1.1. L’omessa indicazione nella lettera di invito dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso costituisce una circostanza direttamente incidente sulla formulazione dell’offerta e, in conseguenza, deve essere immediatamente contestata senza attendere l’esito sfavorevole della gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671; idem, 26 novembre 2009, n. 7442; T.A.R Liguria, sez. II, 21 marzo 2014, n. 453).
1.2. In ogni caso, negli appalti di servizi di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3054). In particolare, non si profilano in tale ambito rischi da interferenze esterne (derivanti, ad esempio, dalle particolari condizioni dei luoghi in cui dovrà svolgersi l’attività) ed è per questa ragione che l’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008, esclude espressamente l’obbligo per la stazione appaltante di indicare detti oneri nel bando di gara (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28 febbraio 2012, n. 378). L’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza da parte dei singoli concorrenti, invece, risulta funzionale al giudizio di anomalia e nessuna disposizione normativa prevede la comminatoria di esclusione per l'omessa indicazione degli stessi nell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3056; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 agosto 2014, n. 1323).

2. Petitum. Rinnovo operazioni di gara. Subentro. Interesse a ricorrere. Carenza.
Qualora la domanda giurisdizionale promossa dall’impresa concorrente esclusa non sia volta a conseguire l’aggiudicazione della gara, neppure in via subordinata o alternativa, ma a conseguire esclusivamente il rinnovo delle operazioni di gara e, allo stesso tempo, l’accoglimento delle censure formulate comporti proprio l’aggiudicazione direttamente in favore della ricorrente, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

T.A.R. Liguria, Sez. 2, 21 novembre 2014, n. 01690
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