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Oneri per la sicurezza aziendale

Contratti pubblici

Dichiarazione degli oneri per la sicurezza aziendale nel caso di appalti di lavori. Diversità della disciplina nel caso di appalti di servizi e di forniture
Cons. St., Sez. 5, Sentenza Breve 9 ottobre 2013, n. 04964

Principio

Dichiarazione degli oneri per la sicurezza aziendale nel caso di appalti di lavori. Diversità della disciplina nel caso di appalti di servizi e di forniture

1. In tema di appalti di lavori, una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di gara siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale.
2. Con specifico riguardo alle modalità di verifica dell’adeguatezza degli oneri per la sicurezza aziendale - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis cod. contratti pubblici - occorre distinguere i lavori da una parte ed i servizi e forniture dall’altra. 
3. Nel caso di appalti di servizi e forniture, l’art. 87, comma 4, cod. contratti impone uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante. Più precisamente, il secondo periodo della disposizione in esame prescrive di indicare nell’offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all’amministrazione di apprezzarne la congruità “rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
4. Nel caso di appalti di lavori, la quantificazione l’ammontare dei costi per la sicurezza interna è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici. Ciò è confermato:
a) dalla disposizione contenuta nell’art. 24, comma 3, del regolamento di attuazione al codice dei contratti pubblici di cui al d.p.r. n. 207/2010, la quale include tra i documenti da allegare al progetto definitivo proprio il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
b) dall'art. 32 d.P.R. n. 207/2010 il quale prevede che nell’analisi delle spese generali, destinata a confluire nel computo metrico estimativo da porre a base di gara, occorre anche procedere alla quantificazione delle “spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;” (art. 32, comma 4, lett. o, d.p.r. n. 207 citato);
c) dal fatto che, laddove il piano di sicurezza e coordinamento non sia necessario, le amministrazioni devono comunque compiere la stima dei costi per la sicurezza che ai sensi del comma 3 del citato art. 131, nonché del punto 4.1.2 del citato Allegato XV (“Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”) al testo unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008.
5. Dal combinato disposto dell'art. 87, comma 4, e dell'art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 si ricava che soltanto nel caso di appalti di servizi e forniture ricada sui concorrenti l'obbligo di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa sì che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr. Cons. St., Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849). 
6. Per supplire all’assenza di una preventiva quantificazione degli oneri per la sicurezza da parte dell’amministrazione, nelle sole procedure di affidamento dei servizi e forniture, tale indicazione deve essere fornito dalle imprese partecipanti. Nel caso invece di appalti di lavori, è richiesta l’analisi preventiva dei costi per la sicurezza aziendale. La quale analisi si spiega alla luce della maggiore rischiosità insita nella predisposizione di cantieri, che a sua volta è all’origine della disciplina contenuta nel titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (“cantieri temporanei e mobili) ed in precedenza nel d.lgs. n. 494/1996, relativo al medesimo oggetto. In particolare, è da tale notoria maggiore rischiosità, assurta a presupposto della normativa in esame, che discende la necessità di apposita pianificazione dei profili inerenti la sicurezza delle maestranze, delle conseguenti misure di prevenzione dei rischi e degli oneri economici da esse rivenienti.

Cons. St., Sez. 5, 9 ottobre 2013, n. 04964
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