Oneri di urbanizzazione per interventi in zone agricole
Edilizia residenziale pubblica
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha specificato che
affinché sia evitata l’estensione dell’organizzazione dell’attività
agrituristica in misura eccessiva tale da restare priva dei requisiti di
connessione rispetto all’attività agricola, è concessa alle Regioni la facoltà
di dettare regole influenti sull’attività edilizia nell’individuazione degli “interventi
per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore
agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi”.
All’uopo, l’inottemperanza delle regole sull’utilizzo dei prodotti
derivanti dal fondo, si riferiscono alla fase dello svolgimento dell’attività,
la cui violazione comporta l’illiceità della medesima sotto il profilo
urbanistico, in quanto si risolve in una modifica di destinazione d’uso
funzionale e senza opere.
Si rileva, altresì, che il concetto di “capienza” della struttura
agrituristica sia intrinseco alla nozione di agibilità dei locali di pubblico
spettacolo o trattenimento, piuttosto che a quelli sottoposti ad un esame
qualitativo di corrispondenza ai requisiti igienico-sanitari e di aerazione,
ossia a quelli di somministrazione di alimenti e bevande. Nelle fattispecie, lo
svolgimento dell’impresa agricola arriva a costituire uno strumento di supporto
all’operato dell’organo di controllo, poiché oggettivamente riscontrabile, non
come una vera e propria attività commerciale, bensì similmente all’esercizio di
un’attività di agriturismo anche ai fini delle verifiche del rispetto della
destinazione urbanistica a residenza rurale.
In conclusione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380 del
2001, l’ovvia decisione di dispensare gli imprenditori agricoli dal contributo
di costruzione si fonda sull’esistenza di due condizioni, una oggettiva
derivante dal rapporto con la conduzione del fondo e l’altra soggettiva, ossia connessa
alla qualifica di imprenditore a titolo principale del richiedente.
D’altronde, l’agriturismo rientrerebbe nel complesso delle attività svolte
in funzione dell’impresa agricola in forza di quanto contenuto nella legge quadro
n. 96 del 2006, diretto a promuovere idonee forme di turismo nelle campagne,
tale per cui assurge a fattore di crescita della multifunzionalità dell’impresa
agricola, il recupero del patrimonio edilizio rurale, con duplice funzione: da
un lato, evitare fenomeni di abbandono e degrado, specie in determinate aree, e
dall’altro incoraggiare il rinnovamento, anche generazionale, della classe imprenditoriale
agricola, tuttavia valorizzando il patrimonio di tradizioni e cultura
enogastronomica che costituisce motivo di eccellenza del Paese.
Ne discende, quindi che la compatibilità con l’esenzione dal pagamento del
contributo di costruzione, soprattutto in riferimento agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, abbia natura pubblicistica, giacché
diretta a “socializzare” le spese che la collettività deve sostenere ai fini
della realizzazione di opere a servizio della zona presso cui si localizzano.