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Oneri di urbanizzazione per interventi in zone agricole

Edilizia residenziale pubblica

Sull’esonero del contributo di costruzione per gli interventi da realizzare in zone agricole relativi ad attività agrituristiche
Cons. St., Sez. 2, Sentenza 13 gennaio 2022, n. 00235

Premassima

Il contributo di costruzione per gli interventi da realizzare nelle zone agricole è escluso anche per quelli eseguiti in funzione dell’attività agrituristica, sempreché connessa alla conduzione del fondo.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha specificato che affinché sia evitata l’estensione dell’organizzazione dell’attività agrituristica in misura eccessiva tale da restare priva dei requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, è concessa alle Regioni la facoltà di dettare regole influenti sull’attività edilizia nell’individuazione degli “interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi”.

All’uopo, l’inottemperanza delle regole sull’utilizzo dei prodotti derivanti dal fondo, si riferiscono alla fase dello svolgimento dell’attività, la cui violazione comporta l’illiceità della medesima sotto il profilo urbanistico, in quanto si risolve in una modifica di destinazione d’uso funzionale e senza opere.

Si rileva, altresì, che il concetto di “capienza” della struttura agrituristica sia intrinseco alla nozione di agibilità dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, piuttosto che a quelli sottoposti ad un esame qualitativo di corrispondenza ai requisiti igienico-sanitari e di aerazione, ossia a quelli di somministrazione di alimenti e bevande. Nelle fattispecie, lo svolgimento dell’impresa agricola arriva a costituire uno strumento di supporto all’operato dell’organo di controllo, poiché oggettivamente riscontrabile, non come una vera e propria attività commerciale, bensì similmente all’esercizio di un’attività di agriturismo anche ai fini delle verifiche del rispetto della destinazione urbanistica a residenza rurale.

In conclusione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, l’ovvia decisione di dispensare gli imprenditori agricoli dal contributo di costruzione si fonda sull’esistenza di due condizioni, una oggettiva derivante dal rapporto con la conduzione del fondo e l’altra soggettiva, ossia connessa alla qualifica di imprenditore a titolo principale del richiedente.

D’altronde, l’agriturismo rientrerebbe nel complesso delle attività svolte in funzione dell’impresa agricola in forza di quanto contenuto nella legge quadro n. 96 del 2006, diretto a promuovere idonee forme di turismo nelle campagne, tale per cui assurge a fattore di crescita della multifunzionalità dell’impresa agricola, il recupero del patrimonio edilizio rurale, con duplice funzione: da un lato, evitare fenomeni di abbandono e degrado, specie in determinate aree, e dall’altro incoraggiare il rinnovamento, anche generazionale, della classe imprenditoriale agricola, tuttavia valorizzando il patrimonio di tradizioni e cultura enogastronomica che costituisce motivo di eccellenza del Paese.

Ne discende, quindi che la compatibilità con l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, soprattutto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia natura pubblicistica, giacché diretta a “socializzare” le spese che la collettività deve sostenere ai fini della realizzazione di opere a servizio della zona presso cui si localizzano.

Cons. St., Sez. 2, 13 gennaio 2022, n. 00235
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