Accedi a LexEureka

Oneri di urbanizzazione

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Legittimazione a ricorrere del titolare di permesso di costruire per la restituzione di quanto corrisposto per il pagamento di oneri di urbanizzazione. Proponibilità di azione di accertamento relativa alla debenza di oneri di urbanizzazione nel termine prescrizionale decennale. Finalità dei contributi di urbanizzazione. Quantificazione degli oneri di urbanizzazione nel caso di mutamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, Sentenza 6 settembre 2013, n. 00601

Principio

1. Legittimazione a ricorrere del titolare di permesso di costruire per la restituzione di quanto corrisposto per il pagamento di oneri di urbanizzazione.
Allorquando il pagamento di oneri di urbanizzazione sia stato effettuato da un soggetto terzo rispetto al titolare del rapporto obbligatorio, che abbia però richiesto e quindi conseguito il permesso di costruzione a cui i medesimi oneri afferiscono, quest'ultimo ha titolo per contestare la debenza di tali oneri. La circostanza che il pagamento sia avvenuto, su incarico del titolare del permesso di costruire e, quindi, quale pagamento riferibile a quest'ultimo (quindi in nome e per conto), accettato dal Comune, da parte di una terza società (che il titolare del permesso di costruire indica quale conduttrice) non significa che il pagamento non sia riferibile, quale pagamento rappresentativo, ai titolare del permesso di costruzione al quale, quindi, spetta l’azione per la restituzione di quanto eventualmente indebitamente corrisposto.

2. Sulla proponibilità di azione di accertamento relativa alla debenza di oneri di urbanizzazione nel termine prescrizionale decennale.
Le controversie relative al pagamento di contributi per il rilascio delle concessioni edilizie riguardano diritti soggettivi concernenti un rapporto obbligatorio pecuniario (T.A.R.  Potenza  Basilicata,  sez. I,  08 marzo 2013,  n. 126) e non interessi legittimi: esse non sottostanno, pertanto, ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione (Cons. di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2011, n. 5852 e Sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2056) che, nel caso di contributi di concessione, risultano essere decennali (Consiglio di Stato,  sez. VI, 31 maggio 2013,  n. 2996). A tal fine, pertanto, è perfettamente ammissibile l’utilizzo dello strumento processuale dell’azione di accertamento (T.A.R.  Potenza  Basilicata,  sez. I,  08 marzo 2013,  n. 126) e della conseguente condanna la restituzione degli importi eventualmente dovuti perché indebitamente pagati.

3. Finalità dei contributi di urbanizzazione. Quantificazione degli oneri di urbanizzazione nel caso di mutamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente.
3.1. Il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime – secondo modalità eque per la comunità –, con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici. Al contrario qualora il mutamento di destinazione d’uso non determina l’incremento del carico urbanistico il pagamento dei relativi oneri non è dovuto, essendo privo di causa (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 1787; TAR Lombardia, Brescia, 7 novembre 2005 n. 1115).
3.2. Al cambio di destinazione d’uso segue la corresponsione di un contributo di urbanizzazione pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli eventualmente più elevati della nuova destinazione d’uso, risolvendosi altrimenti la riscossione di una somma maggiore in un pagamento privo di causa (cfr. T.A.R. Bologna, sez. I, 239/2012).

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, 6 settembre 2013, n. 00601
Caricamento in corso